PREAVVISO:Diritto all’indennità sostitutiva anche in caso di immediato reimpiego

Con la sentenza n.4192/2013 la Cassazione analizza quanto definito dall’art.2118 codice civile: il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell’improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Pertanto l’indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma in caso di violazione dell’obbligo di preavviso va ricondotta alla stessa funzione; essa non ha funzione risarcitoria ma indennitaria, ossia di rimedio contro la semplice eventualità di mancato reperimento di una nuova occupazione, per cui è irrilevante l’eventuale reimpiego immediato del lavoratore.
Sent. Cass. lavoro n. 4192 del 20/02/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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