Con la sentenza n.6725/2013, in tema di infortunio “in itinere”, la Cassazione riprende la definizione del “rischio elettivo”, cioè quello estraneo e non attinente all’attività lavorativa ma dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore. Nella sentenza la Cassazione ha stabilito che il lavoratore non ha diritto alla copertura assicurativa, in quanto la scelta del mezzo di trasporto personale è stata dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono spessore tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico delle collettività. Nel caso concreto il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando il mezzo di trasporto pubblico.
Sent. Cass. lavoro n. 6725 del 18/03/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)