Licenziamenti collettivi: Vizi di forma e di sostanza

Con la sentenza n.3330/2013 la Cassazione ha stabilito che nel giudizio sull’impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione di una procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità, a norma dell’art.4 della legge n.223/1991, il giudice di merito non può prendere in considerazione eventuali ragioni d’illegittimità della procedura stessa. Questo in applicazione del principio di carattere processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la domanda. Tale principio, in caso di deduzione dell’illegittimità di un licenziamento, comporta le necessità d’indicare i vizi di forma o di sostanza che inficiano lo stesso.
Sent. Cass. lavoro n. 3330 del 12/02/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

Back to top button