Con la circolare n.40/2013 l’INPS ha definito le procedure che i padri lavoratori devono seguire per poter godere del congedo obbligatorio e facoltativo, in base a quanto definito nella legge n. 92/2012 che istituisce, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni). Con successivo decreto del 22 dicembre 2012 sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi. Nella circolare sono illustrati: ambito di applicazione; congedo obbligatorio; congedo facoltativo; padre adottivo o affidatario; trattamento economico, normativo e previdenziale; modalità di fruizione; compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito; trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Circolare INPS n. 40 del 14/03/2013 (fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)