CONGEDI PARENTALI: Preavviso al datore di lavoro

Con la sentenza n.3536/2013 la Cassazione ha stabilito che il genitore che intende ottenere il congedo parentale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. Nel caso specifico, la lavoratrice al termine del periodo post partum, non aveva ripreso servizio e non aveva informato il datore di lavoro del congedo che intendeva richiedere che, in applicazione dell’art. 32 del D.Lgs n.151/2001, prevedeva il preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso specifico la protratta assenza ingiustificata della lavoratrice madre è stata considerata giusta causa di licenziamento.
Sent. Cass. n. 3536 del 13/02/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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