Con la sentenza n.11676/2012 la Cassazione ha stabilito che, in tema di dimissioni del padre lavoratore, l’estensione delle tutele previste in caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità. Pertanto, il datore di lavoro che non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, non potrebbe accettare le dimissioni del lavoratore, senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
Sent. Cass. n. 11676 del 11/07/2012