LICENZIAMENTO COLLETTIVI: Comunicazione di apertura della procedura

Con la sentenza n.6959/2013 la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento (con conseguente reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno) a seguito dell’avvio di una procedura che si era limitata ad indicare la consistenza numerica dei lavoratori interessati suddivisi per provincia. La Corte ha stabilito, che in caso di licenziamento per riduzione del personale, vi è l’obbligatorietà del rispetto delle regole di cui all’art.4 della legge n.223/1991. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto non a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone di buona fede. In sostanza, la libertà dell’imprenditore di operare tagli sul personale per trasformare o ridurre o persino cessare l’attività dell’impresa, deve essere sempre vincolata agli esiti di un negoziato, evitando così un interesse strumentale, garantendo un uso corretto dei poteri imprenditoriali e limitando intenti punitivi o di discriminazione.
Sent. Cass. lavoro n. 6959 del 20/03/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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