Con la sentenza n.7667/2013 la Cassazione ha stabilito che il dirigente demansionato ha diritto al risarcimento del danno biologico e alla professionalità. Come precedentemente affermato in diverse pronunce, il danno non patrimoniale da demansionamento è un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che altera le sue abitudini e gli assetti relazionali, inducendo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della personalità nel mondo esterno. Tale danno, tuttavia, non deriva automaticamente dal demansionamento, ma deve essere provato.
Sent. Cass. lavoro n. 7667 del 27/03/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)