Bonus Psicologo, una breve guida

3 - Fisac Cgil
A CURA DELLA FISAC-CGIL DI INTESA SANPAOLO

DAL 18 MARZO AL 31 MAGGIO 2024 ATTIVA LA PROCEDURA INPS PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE A VALERE SULLO STANZIAMENTO 2023

Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 34/2024, che dà finalmente conto della possibilità di presentare – a partire dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 – le domande di “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. Bonus Psicologo) a valere sulle risorse stanziate per il 2023.
Benché nominalmente riferito allo scorso anno, il Bonus Psicologo 2023 sarà utilizzabile solo per le sedute ancora da svolgere dopo il suo eventuale riconoscimento.
Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata successivamente.
In questa nota sintetizziamo le principali caratteristiche del Bonus Psicologo.

 

CHE COS’È

Il c.d. Bonus Psicologo è rivolto alle persone, residenti in Italia, in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
È riservato – nei limiti delle risorse stanziate1 – a coloro che abbiano un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 50.000.

1 Le risorse stanziate sono pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

MISURA DEL BENEFICIO

Il contributo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità a coloro che saranno ammessi alla graduatoria della rispettiva regione (v. oltre), nel limite di € 50 a seduta nonché di una soglia massima per beneficiario modulata in base all’ISEE del richiedente, come sintetizzato nella seguente tabella.

ISEE Importo massimo per ogni beneficiario
(nel limite di € 50 a seduta)
inferiore a € 15.000 € 1.500
compreso tra € 15.000 ed € 30.000 € 1.000
superiore a € 30.000 e non superiore a € 50.000 € 500
superiore a € 50.000 Non previsto

LA DOMANDA

La domanda dovrà essere inoltrata all’INPS in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali (come già precisato per l’anno 2023 a decorrere dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024).

Sito www.inps.it Necessaria “identità digitale” (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS).
Servizio raggiungibile dalla home page del sito INPS, attraverso il percorso:
> “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione a destra “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Contributo sessioni psicoterapia” o direttamente dal link: https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/prestazione/5
Contact Center integrato – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
oppure
– numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o in qualità di madre/padre esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

LA GRADUATORIA E LE MODALITÀ DI UTILIZZO IN CASO DI CONCESSIONE

Successivamente al 31.05.2024, termine stabilito per la presentazione delle domande, verranno stilate – nel limite delle risorse stanziate – le graduatorie (definite per regione/provincia autonoma di residenza), tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’esito della richiesta sarà reso noto tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, o, a scelta del richiedente, nella domanda, e sarà consultabile nella stessa procedura utilizzata per la richiesta.

Nel provvedimento di eventuale accoglimento della domanda sarà indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa (regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi).

L’erogazione dell’importo spettante, nel limite di € 50 a seduta, avverrà direttamente a favore del professionista.

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo, decorrenti dal completamento delle graduatorie e dal provvedimento con cui la richiesta è accolta, per usufruire del Bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco sarà automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.

COSA FARE IN ATTESA DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA

In vista dell’avvio della procedura, consigliamo a coloro che fossero interessati, ma che non disponessero di un ISEE in corso di validità, di attivarsi per ottenere la certificazione relativa.
Ricordiamo che tra i soggetti abilitati alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere la certificazione ISEE, sono inclusi tutti i CAAF CGIL.

I Rappresentanti Sindacali della FISAC CGIL sono come sempre a disposizione per chiarimenti.

26 febbraio 2024

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