Lettera di Licenziamento: Rifiuto della comunicazione da parte del lavoratore

Con la sentenza n.7390/2013 la Cassazione, in base all’art.1335 codice civile, ha stabilito che il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato. Nell’ambito del rapporto di lavoro, quindi, il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere la lettera di licenziamento non impedisce il perfezionarsi della relativa comunicazione.
Sent. Cass. lavoro n. 7390 del 25/03/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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