Lavoratori salvaguardati

By: agitazioni – All Rights Reserved

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013 il decreto 22 aprile 2013 relativo alla deroga per altri 10.130 lavoratori rispetto all’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Messaggio INPS n.008824 del 30 maggio 2013 Circolare del Ministero del lavoro n.19 del 5 giugno
2013

Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti

Sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 22 aprile 2013 relativo alla salvaguardia di 10.130 lavoratori prevista dall’articolo 1, commi 231e 233, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).

In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 2.560 lavoratori in mobilità ordinaria o mobilità in deroga, 1.590 prosecutori volontari, 5.130 lavoratori con accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all’esodo, 850 lavoratori in mobilità alla data del 4 dicembre 2011 autorizzati alla prosecuzione volontaria alla medesima data.

Lavoratori salvaguardati Modalità di attuazione Lavoratori in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga

Accordi stipulati in sede governativa o non governativa alla data del 31 dicembre 2011 Cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

Perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o della mobilità in deroga e comunque non oltre il 31 dicembre 2014

Prosecutori volontari

Autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011

Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011

Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015

Ancorché abbiano svolto successivamente al 4 dicembre 2011 qualsiasi attività lavorativa, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7500

Accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c., o accordi collettivi di Cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012

Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015 incentivo all’esodo Ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che successivamente alla data del 30 giugno 2012 abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011 in mobilità ordinaria alla medesima data

Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015

Nell’esame delle istanze presentate l’INPS dovrà tener conto dei seguenti criteri di precedenza:
– data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga e per i lavoratori con esodi individuali o collettivi,

– data di cessazione del rapporto di lavoro precedente all’autorizzazione ai versamenti volontari per i prosecutori.

La novità contenuta nel decreto sui 10.130 riguarda la necessità per tutte le categorie di lavoratori salvaguardati di presentare la domanda per essere ammessi al beneficio. A noi sembra che si tratti di un’ulteriore ed inutile complicazione, ma il decreto prevede la presentazione della domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, per tutte le fattispecie interessate. Tutte le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro il 25 settembre 2013.

Con circolare n. 6 del 5 giugno 2013 il Ministero del lavoro ha precisato che per i lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga la domanda deve essere presentata presso la Direzione Territoriale del lavoro del luogo di residenza del lavoratore posto in mobilità. A tale domanda deve essere allegata una copia dell’accordo a seguito del quale il lavoratore è stato posto in mobilità e deve essere indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore non sia in grado di produrre l’accordo, la Direzione Territoriale del lavoro si attiverà presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la Pubblica amministrazione. Al fine di attribuire una data certa
all’accordo la DTL potrà avvalersi, tra gli altri, anche dei documenti relativi alla procedura di mobilità. La DTL dovrebbe, in base a quanto previsto nel decreto, trasmettere all’INPS l’istanza del lavoratore entro 45 giorni dalla data di acquisizione dell’istanza stessa completa di tutta la documentazione. Su questo punto, però, la circolare del Ministero non dice nulla limitandosi ad affermare che “l’ esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente a mezzo PEC”.

Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo la domanda per l’accesso ai benefici deve essere presentata alle Direzioni territoriali del lavoro, così come è già avvenuto per le precedenti salvaguardie.

Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l’accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.

Per le domande da presentare alle DTL sono previste anche specifiche autocertificazioni ed è necessario corredare le istanze stesse con la copia di un documento di identità del richiedente il beneficio.

In caso di risposta negativa da parte delle DTL si ricorda che è possibile presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento della risposta stessa. La richiesta di riesame deve essere presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l’istanza.

Con la circolare anzidetta, il Ministero del lavoro ha dettato anche i tempi dell’operazione:
• entro 10 giorni dalla ricezione della circolare, i Direttori delle DTL devono nominare il responsabile della ricezione delle istanze, • entro il 20 giugno 2013 le Direzioni Regionali del lavoro sono tenute a comunicare al Ministero i nominativi dei componenti delle nuove Commissioni che dovranno esaminare le istanze ed i nominativi dei responsabili del procedimento a livello territoriale,

• entro il 15 luglio i Direttori Regionali dovranno inviare al Ministero il primo report di monitoraggio, che poi dovrà essere inviato con cadenza quindicinale,

• entro il 25 ottobre 2013 le Commissioni dovranno assumere le decisioni in merito alle istanze pervenute entro il 25 settembre

Per i prosecutori volontari e per i lavoratori in mobilità alla data del 4 dicembre 2011, autorizzati alla prosecuzione volontaria entro la medesima data, l’istanza deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente. Con messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013, la Direzione Generale dell’INPS ha dato indicazioni in merito alla presentazione delle istanze (presentazione on line, tramite Patronati, con posta certificata) che devono essere fatte su specifica modulistica predisposta dall’Istituto. I moduli sono scaricabili dal sito INPS.

Al momento attuale l’INPS non ha ancora emanato le ulteriori istruzioni promesse con il messaggio 8824.

Continueremo a tenervi informati

Roma 10 giugno 2013

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