Riforma Fornero: bando a favore delle lavoratrici madri

Pubblicato sul portale www.inps.it il bando per la presentazione da parte delle madri lavoratrici della domanda di accesso al contributo economico utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La domanda deve essere presentata all’Inps, in via telematica, dalle ore 11,00 del giorno 1° luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013.

L’Inps ha pubblicato il 14 giugno u.s. il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con l’occasione si ricorda che la legge n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

• – per il servizio di baby-sitting;

• – per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del T.U. n. 151 del 2001.

I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate dal Legislatore e sulla base di una graduatoria nazionale.

In sintesi il contenuto del bando:

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

• madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;

• lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando;

• lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale: in tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese.

Possono presentare domanda di beneficio solamente le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n. 92, e dai successivi provvedimenti attuativi vigenti alla data di pubblicazione del bando in commento.

Misura e durata del beneficio

I contributi, di importo pari a 300,00 euro mensili, saranno erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Alle lavoratrici part-time spetta l’accesso al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell’allegata tabella al bando.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestanti (in caso di gravidanza gemellare si deve presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Modalità di erogazione del beneficio

a. contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati: erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

b. contributo per il servizio di baby sitting: erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003). I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici utilmente collocate in graduatoria presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. Detti voucher possono essere ritirati in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

Comunicazioni a carico della lavoratrice madre

a. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting: la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;

• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,

• la sede INPS

b. In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date: deve essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice – prima di consegnare al prestatore i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti.I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Presentazione della domanda e termini

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve indicare tutti dati richiesti dall’Inps e specificati nel bando. La domanda va presentata all’INPS in modo esclusivo attraverso il canale WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo.

L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 11:00 del giorno 1 luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013.

Variazione e cancellazione della domanda

previste le procedure per l’invio della domanda compilata on line immediatamente dopo la compilazione dei dati oppure in un momento successivo. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dai sistemi INPS e riportati nella ricevuta di invio.

Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia

La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda, solamente nei casi di seguito riportati:

• cambio di residenza o della dimora temporanea della madre lavoratrice;

• variazione della sede di lavoro;

• cancellazione dell’istituto scolastico dall’elenco INPS delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.

Criteri di formazione della graduatoria

La graduatoria sarà definita come segue in base ai seguenti criteri: ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (come da dichiarazione relativa al nucleo familiare della concorrente valida alla data di scadenza del presente bando) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria sarà pubblicata dall’INPS entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi.

L’elaborazione della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare della concorrente è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria della medesima.

La dichiarazione ISEE

– può esser presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi On-Line” ed inserendo i dati necessari per l’elaborazione direttamente nella procedura e nelle banche dati dell’Istituto; la lavoratrice ha comunque la possibilità di richiedere all’Istituto informazioni e consulenza in merito;

– può essere portata ad un CAF convenzionato, che provvederà alla predisposizione e trasmissione all’INPS della dichiarazione ISEE. Si consiglia, prima della presentazione della domanda, di verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del CAF.

Nel caso si sia già proceduto all’elaborazione della dichiarazione ISEE ed esista nelle banche dati dell’INPS una dichiarazione valida alla data di scadenza del bando, non sarà necessario richiederne una nuova. Durante l’istruttoria della pratica, qualora il sistema non rilevi un valido ISEE, la domanda sarà respinta.

Rinuncia del beneficio

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto. Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.

By: Pedro H. Alonso – All Rights Reserved

La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.

I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.

L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L’Istituto provvede ad effettuare i controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

tratto da: Il Quotidiano Ipsoa

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