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La storia.
Le leggi fascistissime
Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Col Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre 1926 vengono ampliati i poteri dei prefetti: questi possono sciogliere associazioni, enti, istituti, partiti, gruppi e organizzazioni politiche; scioglimento dei partiti e delle associazioni contrarie al regime e la chiusura dei giornali ostili al regime. Istituito il confino per i reati sia comuni sia politici.
Con la legge n. 2008 del 25 novembre 1926 qualunque attentato contro i regnanti, gli eredi al trono e del Primo ministro viene sanzionato con la pena di morte; l’istigazione all’attentato, a mezzo stampa, diventa un reato specifico punito con la reclusione da 15 a 30 anni; la diffusione all’estero di “voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato”, tali da nuocere al prestigio statale o agli interessi nazionali, comporta la reclusione da 5 a 15 anni, accompagnata dall’interdizione permanente dei pubblici uffici, dalla perdita immediata della cittadinanza italiana e dalla confisca dei beni.
Per approfondire visita: promemoria.anpi.it
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