Licenziamenti illegittimi: incostituzionale il limite massimo all’indennizzo nelle piccole imprese

da repubblica.it – ROMA – Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: è incostituzionale il “tetto” di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015, là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Le motivazioni della Corte

Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo numero 23 del 2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

I licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia

La Corte esprime, inoltre, l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi

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da: www.collettiva.it

Il pronunciamento: “Il tetto di sei mesi per i licenziamenti è incostituzionale”. La Consulta dá ragione alla Cgil.

Per la Corte: “Il criterio fisso non garantisce adeguatezza e congruità del risarcimento”. La sua cancellazione faceva parte dei quesiti al referendum.

Per i licenziamenti nelle piccole imprese è incostituzionale il “tetto” di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria. Lo afferma la Corte costituzionale nel pronunciamento di oggi, con riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015. La cancellazione del tetto era inclusa nei quesiti referendari dello scorso 8 e 9 giugno.

La Consulta smentisce proprio il decreto. Il testo stabiliva che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori – cioè non occupi più di quindici lavoratori –  l’ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per la Corte, invece, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio di licenziamento non è costituzionale.

Non c’è adeguatezza e congruità del risarcimento

Il limite imposto, spiega, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di “personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento” del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato. Allo stesso tempo non viene assicurata la funzione deterrente dell’indennità nei confronti del datore di lavoro.

Serve un intervento legislativo

La Corte esprime quindi l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti. Infine ricorda che, nella legislazione europea e in quella nazionale, anche riguardante altri comparti, il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa: non può dunque attestare in automatico la sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.

 

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