da: fisacgruppointesasanpaolo.it
Dopo la pubblicazione (come al solito molto tardiva) delle circolari INPS, abbiamo potuto firmare oggi l’accordo che recepisce le novità previste dall’ultima Legge di Bilancio in tema di trattamento economico dei Congedi Parentali e aggiorna le maggiori remunerazioni previste dagli accordi aziendali. L’accordo prevede che l’applicazione di tali norme decorra retroattivamente dal 1 gennaio 2025.
Di seguito riprendiamo un estratto dalla Guida alla Maternità e Paternità che tratta questo argomento, rimandando alla consultazione delle nostre Guide Tradizionali e Pop per tutti gli approfondimenti del caso su questo specifico aspetto e su tutte le normative legate a Maternità e Paternità
A copertura dei periodi di congedo fruiti entro il 12° anno di vita del bambino oppure entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato spetta un’indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi. Detto importo viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato dall’Azienda nei confronti dell’Inps.
Solo per chi ha terminato il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2023 questa indennità viene elevata all’80% per tre mesi di fruizione (complessivi per entrambi i genitori) entro i 6 anni di vita dal bambino.
In caso di fruizione del congedo parentale da parte del padre (ricordiamo che in ISP per padre si intende il genitore dipendente di società del Gruppo anche nel caso in cui il figlio sia figlio del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto purché i figli risultino nel suo stato di famiglia) lavoratore dipendente, l’azienda provvederà ad integrare di 10 punti percentuali la quota retributiva prevista dalla legge per i congedi parentali (vale a dire il 30%, oppure l’80%), arrivando così al 40%, oppure al 90% della retribuzione.
Sono previsti inoltre ulteriori 10 giorni di congedo parentale a disposizione del padre, anche non consecutivi, da fruirsi entro il 6° anno di vita del bambino, una volta esaurito il congedo parentale di legge indennizzato dall’Inps. Per questo congedo viene riconosciuto un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione che sarebbe spettata nel caso di giornata lavorata, nella misura pari al 30% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera (Retribuzione Annua Lorda/360), con versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.