Inform@fisac settembre 2014 n.1

 

Cedolare secca al 10% nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza

 

L’art. 9 del D.L. 47 del 28 marzo 2014 convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 prevede che, per il quadriennio 2014‐2017 l’aliquota cedolare secca al 10% fissata per i contratti a canone convenzionale (art. 2, co. 3, e art. 8 della L. n. 431/1998), si applichi non solo agli immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, ma anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge 80/2014 (28.05.2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; questo indipendentemente dal fatto che si tratti di un comune ad alta tensione abitativa.

La cedolare secca nella sua versione più vantaggiosa è già applicabile in circa tremila Comuni, grandi e piccoli, anche se non sono in tanti a saperlo.

Nell’Italia delle frane, delle alluvioni e dei terremoti, gli stati di emergenza dichiarati nei cinque anni precedenti la
data di entrata in vigore della Legge 80/2014 sono ben 32.

L’applicazione della tassazione più vantaggiosa, comporta però alcune difficoltà: dei 32 stati di emergenza dichiarati negli ultimi cinque anni, molti risultano già chiusi, non viene specificato se debba trattarsi di stati di emergenza in corso o meno; inoltre, il canone concordato si applica in base ad intese tra le associazioni di inquilini e proprietari, città per città, che definiscono i livelli del canone. In molti dei Comuni calamitati (fuori dal perimetro dell’alta tensione abitativa) questi accordi sono assenti.

Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8Pagina successiva
Pulsante per tornare all'inizio