Inform@fisac luglio 2014 n.1

 

Ferie maturate e termine massimo di fruizione

 

Il decreto legislativo numero 63 del 2003 all’articolo 10, dispone che le ferie arretrate non fruite dal lavoratore debbono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, pertanto entro il 30 giugno 2014 i datori di lavoro dovranno far utilizzare le ferie residue relative al 2012.

Le prime due settimane di ferie maturare del 2014 dovranno, invece, essere fruite inderogabilmente entro il 31 dicembre 2014.

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