Pensione anticipata prima del compimento del 62simo anno di età
In data 11 giugno l’Inps fornisce indicazioni alle proprie sedi in merito alla contribuzione utile ad evitare, ai soggetti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento del 62simo anno di età, la riduzione dell’importo.
Per effetto della legge 214/11, la riduzione è pari ad 1 punto in percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, la percentuale si eleva a 2 punti in percentuale per ogni anno ulteriore i due mancanti, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
La legge 14/11 stabilisce che la penalizzazione, per gli assicurati che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, potrà essere evitata qualora la posizione assicurativa sia costituita da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di:
- astensione obbligatoria per maternità
- servizio militare
- malattia, infortunio
- cassa integrazione guadagni ordinaria.
- donazione sangue ed emocomponenti (legge 219/2005), riferito alla giornata di
- astensione dal lavoro
- congedo di maternità (legge 141/01), inteso come periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il quale la lavoratrice madre percepisce un’indennità sostitutiva della retribuzione, anche icaso di adozione o affidamento di minori.
- congedo di paternità qualora la madre non possa usufruirne oppure in caso di affidamento adozione vi abbia rinunciato in favore del padre
- congedo parentale astensione facoltativa della madre o del padre