FAQ | Art. 49 – Provvedimenti disciplinari

Ho ricevuto una lettera di contestazione disciplinare.
Che cosa significa? Come mi devo comportare?

Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga che la lavoratrice/lavoratore ha commesso una negligenza, un errore o una irregolarità meritevole di una sanzione, prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare deve attenersi a un preciso iter previsto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970, Art. 7) a tutela della/del dipendente stesso.

L’invio della lettera di contestazione è il primo passo di questo iter: dopo la sua ricezione la lavoratrice/lavoratore ha il diritto di fornire spiegazioni e giustificazioni rispetto ai fatti contestati (o per iscritto o nell’ambito di un colloquio al quale può essere presente una/un sindacalista di fiducia). In base al CCNL il termine entro cui rispondere per iscritto o richiedere il colloquio è più ampio di quello di legge è di 7 giorni lavorativi.

Per maggiori approfondimenti (indispensabili in questi casi, che non sono da sottovalutare) ti consigliamo di consultare la Guida FISAC CGIL ai provvedimenti disciplinari (scaricabile dal nostro sito) e rivolgerti alla/al sindacalista FISAC della tua azienda/territorio.

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