
Che cosa accade se non fruisco di tutte le ferie nell’anno di competenza? Rischio di perderle?
No, le ferie non fruite si “portano” all’anno successivo (o agli anni successivi).
Vi è un impatto economico in caso di mancata fruizione entro il 18° mese successivo all’anno solare di maturazione, in quanto i periodi non fruiti entro tale termine sono soggetti al pagamento dei contributi previdenziali (che vengono restituiti dopo la fruizione).
Questa circostanza però deriva dalla normativa fiscale e non dal CCNL.
Puoi approfondire questi aspetti nella Guida FISAC CGIL sulla Busta paga (scaricabile dal nostro sito).
Posso chiedere che le ferie arretrate che non intendo utilizzare mi siano pagate?
No, la monetizzazione delle ferie può avvenire solo nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, permangano dei periodi di ferie non fruiti.
L’azienda può revocare le ferie che ho già programmato?
I periodi di ferie una volta programmati possono essere variati di comune intesa tra l’impresa e la lavoratrice/lavoratore.
L’azienda può inoltre richiamare la lavoratrice/lavoratore assente prima del termine delle ferie se urgenti necessità di servizio lo richiedono. L’interessata/o avrà naturalmente diritto a completare le ferie in un periodo successivo, nonché a ottenere il rimborso delle spese, sostenute e documentate, derivanti dall’interruzione.
Il medesimo diritto al rimborso vale nel caso in cui il periodo di ferie sia variato prima della partenza.
In considerazione del fatto che le aziende mirano sempre più a contenere i costi, è consigliabile organizzare per tempo i viaggi in relazione ai quali le ferie sono state pianificate, effettuando (attraverso modalità documentabili) i pagamenti correlati (per esempio, biglietti aerei e ferroviari, anticipi per prenotazioni alberghiere, ecc.). In tali circostanze, la prospettiva di dover sostenere l’onere di un rimborso a favore della/del dipendente potrebbe indurre l’azienda a percorrere, o quantomeno a valutare, altre soluzioni.