
Che cosa significa comporto di malattia?
Il “comporto di malattia” è il periodo massimo di assenza per malattia o infortunio durante il quale la/il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro; superato tale limite, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
Tale periodo ha una durata variabile, differenziata in base alle fasce di anzianità di servizio presso l’azienda. Alcune patologie particolarmente gravi danno diritto a un allungamento del periodo massimo previsto.
Un ulteriore differenziazione riguarda il comporto “secco” (ovverosia relativo a un unico periodo continuativo di assenza) o “per sommatoria” (ottenuto tenendo conto di più assenze, effettuate in un arco temporale di 48 mesi.
Il CCNL prevede che un mese prima della scadenza del termine di comporto l’azienda informi la lavoratrice/lavoratore, che ha facoltà di richiedere un periodo di aspettativa (i cui limiti di durata sono definiti dallo stesso CCNL), che le/gli consenta di conseguire la guarigione, per poi rientrare in servizio avendo così potuto conservare il posto di lavoro.