Con la sentenza n.8842/2013 la Cassazione, a norma dell’art.345 del codice di procedura civile, ha stabilito che non è possibile dedurre ed allegare in appello circostanze nuove cui siano connesse domande mai formulate prima. In sostanza, quando la pretesa risulti fondata su elementi e circostanze non prospettate in precedenza, che comportano mutamenti di fatti costitutivi del diritto azionato ed introducano nel processo un nuovo tema di indagine, si viene ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i limiti della controversia.
Sent. Cass. Sez. lavoro n. 8842 del 11/04/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)