BCC: fruizione frazionata del congedo parentale


FRUIZIONE FRAZIONATA DEL CONGEDO PARENTALE:
CHIARITE LE MODALITÀ DI UTILIZZO

Nella serata del 24 novembre le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del Credito Cooperativo e Federcasse hanno sottoscritto il verbale di accordo relativo alla fruizione frazionata del congedo parentale, previsto dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001 e richiamato dall’art. 54 bis del CCNL 9 luglio 2024.

L’Accordo interviene per risolvere le criticità applicative emerse in vista della riduzione  dell’orario settimanale da 37h30’ a 37h dal 1° luglio 2025 (art. 118 CCNL).

Cosa cambia dal gennaio 2026

L’accordo prevede che:

  • il congedo parentale possa essere fruito ad ore, con un minimo di 1 ora giornaliera;
  • la fruizione oraria, nell’arco del mese, dovrà comunque equivalere a giornate intere;
  • ai  soli  fini  del  computo,  la  giornata  lavorativa  convenzionale  corrisponderà

all’orario settimanale applicato diviso per i giorni lavorativi su cui è articolato.

Si tratta di una soluzione equilibrata e coerente con l’obiettivo di sostenere concretamente la genitorialità, rendendo la norma più fruibile e uniformando le prassi applicative.

Le Parti hanno inoltre assunto l’impegno ad armonizzare l’art. 54 bis in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, in coerenza con quanto convenuto dal verbale sottoscritto.

L’accordo contiene anche un richiamo alla diffusione e alla conoscenza del congedo parentale, con l’obiettivo di:

  • favorire una reale cultura della parità,
  • contrastare stereotipi che ancora oggi limitano l’accesso dei padri ai congedi,
  • promuovere un utilizzo pieno, consapevole e condiviso dello strumento da parte di entrambi i genitori.

Roma, 26 novembre 2025

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA

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