
La Banca delle Ore (Artt. 118 e 127 del CCNL)
L’art. 118 (e quelli seguenti) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ti spiegano in dettaglio come funziona l’Orario di lavoro del personale inquadrato nelle Aree Professionali.
Se sei una lavoratrice o un lavoratore inquadrato nelle tre Aree Professionali, il tuo orario di lavoro settimanale è di 37 ore.
Fanno eccezione i turnisti ed altri lavoratori (36 ore settimanali).
| Con questa nota ci soffermiamo in particolare sulla gestione della riduzione oraria di 23 ore annuali e delle prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) eventualmente destinato alla banca delle ore. |
GESTIONE DELLA RIDUZIONE ORARIA (23 ore annuali)
All’inizio di ogni anno e con validità per l’anno stesso, puoi optare per una delle tre soluzioni seguenti:
- fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana;
- fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in ragione di 15 minuti in due giornate della settimana;
- scegliere la banca delle ore, ovvero continuare a lavorare 37 ore a settimana, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
La scelta effettuata va comunicata all’Azienda, con le modalità dalla stessa previste.
| All’inizio dell’anno successivo, puoi modificare la tua scelta, dandone sempre comunicazione all’Azienda. |
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Se hai optato per la banca delle ore, acquisisci dall’inizio di ogni anno un credito di 23 ore. E’ tuo diritto recuperare queste 23 ore, che sono una riduzione di orario. |
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE 23 ORE DI RIDUZIONE ORARIA riversate in banca delle ore:
Recupera così le 23 ore di riduzione oraria:
- Nei primi 6 mesi dell’anno di maturazione (quindi entro il 30 Giugno)
puoi recuperare le 23 ore di RIDUZIONE DI ORARIO previo accordo con la tua Azienda, alla quale inoltrerai la richiesta di recupero specificando in quali giornate.
- Successivamente ai primi 6 mesi (quindi dopo il 30 Giugno)
hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto che comunicherai alla tua Azienda con un preavviso di almeno :
- 1 giorno lavorativo ⇒ per recuperi orari
- 5 giorni lavorativi ⇒ per recuperi tra 1 e 2 giorni
- 10 giorni lavorativi ⇒ per recuperi superiori a 2 giorni
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Rammenta di effettuare il recupero delle 23 ore ESEMPIO: le 23 ore maturate nel 2025 devono essere recuperate entro il 31/12/2026 |
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GESTIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN BANCA DELLE ORE
E’ parimenti tuo diritto optare per il recupero delle ore di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro richieste dall’Azienda e da te effettuate (lavoro straordinario).
Tale opzione si effettua nei medesimi tempi e con le modalità operative previste in azienda per la scelta annuale di fruizione delle 23 ore di riduzione oraria.
Puoi quindi scegliere se destinare alla banca delle ore le prime 50 ore prestate in più rispetto al normale orario di lavoro, o in alternativa, farle corrispondere come straordinario;
nel caso tu abbia destinato alla banca delle ore le 23 ore di riduzione oraria annuale, potrai scegliere di riversare in banca delle ore solo dalla 1^ alla 27^ ora di prestazione aggiuntiva.
Puoi, inoltre, decidere di riversare in banca delle ore eventuali ulteriori ore di prestazioni aggiuntive fino ad un massimo di 50 ore, oppure farti corrispondere lo straordinario.
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Questa scelta va EFFETTUATA all’inizio di ogni anno! HAI DIRITTO A VERIFICARE PERIODICAMENTE IL NUMERO DELLE ORE AGGIUNTIVE DA TE ESEGUITE |
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE ORE PRESTATE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO DESTINATE ALLA BANCA DELLE ORE
Per il recupero delle prestazioni aggiuntive, devi sempre tenere presente che i termini previsti dal Contratto, decorrono – per ciascuna ora – dal giorno in cui hai effettuato la prestazione aggiuntiva al normale orario di lavoro.
Recupera così le prestazioni aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro:
- Nei primi 6 mesi
Previo accordo con l’Azienda; la richiesta di recupero, con la specificazione delle ore o del/dei giorno/giorni va presentata all’Azienda e dalla stessa approvata.
Successivamente ai 6 mesi
hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto, che comunicherai alla tua Azienda con obbligo di preavviso di almeno:
- 1 giorno lavorativo ⇒ per recuperi orari
- 5 giorni lavorativi ⇒ per recuperi tra 1 e 2 giorni
- 10 giorni lavorativi ⇒ per recuperi superiori a 2 giorni
Sta a te esercitare questo diritto. NON DIMENTICARLO! |
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Rammenta di effettuare il recupero delle prestazioni aggiuntive ESEMPIO: 10 ore prestate a GENNAIO 2026: ⇒ i 6 mesi scadono a GIUGNO 2026 (entro questo periodo devi concordarne la fruizione con l’Azienda); ⇒ i 24 mesi scadono a DICEMBRE 2027 (da luglio 2026 e fino a tale scadenza la fruizione può essere richiesta secondo il criterio del preavviso sopra indicato). Trascorso il termine dei 24 mesi, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con te – il recupero delle ore relative alle prestazioni che hai reso in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. Soltanto in assenza di accordo con te, l’Azienda potrà, sempre entro il medesimo termine di 6 mesi, indicarti i tempi di fruizione. L’Azienda dovrà corrisponderti il compenso per lavoro straordinario se non hai potuto recuperare nel termine dei 30 mesi le prestazioni aggiuntive perché sei stato assente per: – malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi |
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hai diritto a permessi retribuiti pari a 10 ore annue, da utilizzare a giornata intera oppure frazionate ad ore nell’arco dello stesso anno, dandone preavviso alla tua Azienda (Art. 118 del CCNL) |
Questi permessi retribuiti come pure i recuperi della banca delle ore sono diversi dalle ferie e dai permessi eventualmente previsti per ragioni di famiglia, di salute, di studio ecc.
ATTENZIONE
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E, soprattutto, ricorda che la banca delle ore può essere utile per dedicare un po’ di tempo in più a te e alla tua famiglia.

FISAC-CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
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dicembre 2025