Ex Festività – Festività soppresse 2026

Settore ABI

Il CCNL ABI prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti. Le ex festività nel 2026 cadono nei seguenti giorni:

  • Giovedì 19 marzo San Giuseppe
  • Giovedì 14 maggio Ascensione
  • Martedì 4 giugno Corpus Domini
  • Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (festivo nel Comune di Roma)
  • Mercoledì 4 novembre Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività per l’anno 2026 sono quindi 4 per i lavoratori nel Comune di Roma e 5 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni. Come previsto dal CCNL prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua, per i Quadri Direttivi (e per le/i Dirigenti).

Tale contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti (e per i part time pro quota) delle 23 ore di riduzione d’orario per le Aree Professionali e la rinuncia ad una giornata di ex festività per Quadri Direttivi e Dirigenti.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2026 sono le seguenti:

  • 5 per Aree Professionali (4 se lavorano nel Comune di Roma)
  • 4 per Quadri Direttivi e Dirigenti (3 se lavorano nel Comune di Roma)

Giornate semifestive
Sono considerati giorni semifestivi:

  • ⁠la Vigilia di Ferragosto
  • ⁠la Vigilia di Natale
  • ⁠il 31 dicembre
  • ⁠la festa patronale di ogni singola località
  • ⁠per i colleghi con orario distribuito su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

Settore ADER – Riscossione

Come sopra, i lavoratori hanno diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel caso del 2026 le ex festività sono:

  • San Giuseppe giovedì 19 marzo 2026
  • Ascensione giovedì 14 maggio 2026
  • Corpus domini giovedì 4 giugno 2026
  • Festa Unità Nazionale mercoledì 4 novembre 2026

NOTA BENE: i permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti.

Nel caso di mancata fruizione le giornate non potranno essere retribuite.

Festività civili cadenti di domenica

Il 4 ottobre (San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia), che era stato soppresso nel 1977, tornerà a essere una festività nazionale a tutti gli effetti a partire dal 2026. Tuttavia, nel 2026, questa ricorrenza cadrà di domenica.

Il 1° novembre (Ognissanti) è una festività religiosa, ma è civile per riconoscimento statale, e cadrà di domenica nel 2026.

Giornate semifestive

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località, ad eccezione della città di Roma, per la quale il Santo Patrono – 29 giugno S.S. Pietro e Paolo – è per l’intera giornata
  • per i colleghi con orario distribuito su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

Settore ANIA

I permessi retribuiti per le festività̀ abolite (accordo sulle festività abolite – allegato n. 7 Ccnl), per l’anno 2026, ammontano a 4 giorni:

  • San Giuseppe giovedì 19 marzo 2026
  • Ascensione giovedì 14 maggio 2026
  • Corpus domini giovedì 4 giugno 2026
  • Festa Unità Nazionale mercoledì 4 novembre 2026
  • S.S. Pietro e Paolo lunedì 29 giugno 2026 (per la sola piazza di Roma, il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto patrono della città).

Art. 2) le festività̀ sopraelencate danno diritto a giornate di permesso retribuito, salvo accordi aziendali migliorativi, a condizione che in tali giornate venga effettivamente prestata la propria attività̀ lavorativa o, anche se assente, abbia percepito la retribuzione spettante.

Sono considerati permessi retribuiti straordinari il venerdì̀ 4 aprile 2026 (Venerdì̀ Santo) e venerdì 14 agosto 2026 (vigilia Assunzione M.V.).

NOTA BENE:

Santo Patrono – la ricorrenza del Santo Patrono, è considerata giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro.

Festività̀ civili cadenti di domenica – in aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività̀, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività̀ civili cada di domenica.

Nel 2026, le ricorrenze che cadono di domenica, anche se non producono effetti, sono:

  • 4 ottobre (San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia): festività soppressa nel 1977, e tornata ad essere una festività nazionale a tutti gli effetti a partire dal 2026;
  • 1 novembre (Ognissanti): festività religiosa, ma civile per riconoscimento statale.

Giornate semifestive – sono considerati giorni semifestivi giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre 2026.

Part Time – nelle giornate semifestive i lavoratori part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà̀ anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.

Settore Appalto Assicurativo

Per il personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera le festività soppresse, per l’anno 2026, saranno le seguenti:

  • San Giuseppe giovedì 19 marzo 2026
  • ⁠Ascensione giovedì 14 maggio 2026
  • Corpus domini giovedì 4 giugno 2026
  • S.S. Pietro e Paolo lunedì 29 giugno 2026 (per la sola piazza di Roma, il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto patrono della città).

Le richiamate festività soppresse con la legge n. 54 /1977 e successive modifiche  sono regolate nel seguente modo: 4 giornate di riposo o pagamento delle stesse su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione spettante. Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite a periodi non inferiori ad 1 ora (art. 31 c. 4). Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste della lavoratrice o lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 31 c.6). Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente: retribuzione lorda mensile x 14 /250.

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie (art. 31 c.8).

FESTIVITÀ – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni: Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Venerdì Santo (il venerdì che precede la Pasqua); Giorno dell’Angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del Lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto) Giorno successivo all’Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Vigilia di Natale (24 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Giorno del Santo Patrono della città art. 31 c.1).

GIORNATE SEMIFESTIVE – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate giornate semifestive (art. 31 c.2) per l’anno 2026 le seguenti:

  • venerdì 14 agosto 2026(Vigilia dell’Assunzione di M.V.)
  • giovedì 31 dicembre 2026 (Ultimo giorno dell’anno)

Nelle giornate semifestive, fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 13. Il lavoratore che in dette giornate è tenuto a svolgere solo lavoro pomeridiano è esonerato nei semifestivi a svolgere attività lavorativa (art.31 co.3).

Settore BCC

Il CCNL del Credito Cooperativo in tema di ex festività dispone che sono attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Nel dettaglio:

Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.

Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

Nel caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi se non fruiti, in tutto o parte, nel corso dell’anno solare verranno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.

Va inoltre ricordato che le disposizioni del CCNL prevedono che il trattamento sopra descritto in tema di ex festività assorbe i trattamenti per festività nazionale non goduta, normati dall’art. 98 ultimo comma e dall’art. 126 ultimo comma del CCNL stesso, in caso tale evento riguardi, rispettivamente, la festa nazionale della Repubblica e la festa dell’Unità Nazionale.

Per maturare il recupero è necessaria la presenza.

 

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