
Dipartimento Previdenza
La legge di bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
L’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (quota 103), è stato ora esteso anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:
- sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
- maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (quota 103) o per la pensione anticipata ordinaria;
- scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
- non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
- non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
La decorrenza dell’esonero contributivo segue le tempistiche previste dalla normativa vigente, differenziate in ragione della tipologia di pensione e della natura del datore di lavoro:per la pensione anticipata flessibile, il trattamento pensionistico decorre dopo 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e dopo 9 mesi per quelli del settore pubblico.
La pensione anticipata ordinaria mantiene invece la decorrenza dopo 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, ad eccezione dei soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG che maturano il requisito nel corso del 2025 per i quali il trattamento pensionistico decorre trascorsi 4 mesi.
Meccanismo della rinuncia contributiva
L’incentivo si basa sulla facoltà, riconosciuta al lavoratore dipendente, di rinunciare all’accredito contributivo della quota previdenziale a proprio carico, relativa all’assicurazione lVS.
Tale facoltà, una volta esercitata, determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo della corrispondente quota a carico del lavoratore (di norma il 9,19% dell’imponibile previdenziale) con conseguente erogazione diretta al lavoratore degli importi che sarebbero stati destinati all’ente previdenziale da parte del datore di lavoro.
L’incentivo in busta paga, di fatto aumenta il reddito netto in quanto esente da tassazione Irpef.
La rinuncia produce efficacia differenziata in relazione al momento di presentazione della domanda:
- se l’istanza viene presentata anteriormente alla prima decorrenza utile per il pensionamento, l’esonero contributivo opera dalla data di tale decorrenza;
- se l’istanza è contestuale o successiva alla prima decorrenza utile, l’esonero opera dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
L’adesione all’incentivo può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa e non può essere attivata dopo il conseguimento dl una pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) o dopo il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di rinuncia all’esonero, anch’essa esercitabile una sola volta, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sua manifestazione.
I lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Inps, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni.
Solo dopo l’autorizzazione dell’Inps, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.
L’incentivo cessa quando il lavoratore:
- revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
- raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
- consegue una pensione diretta.
L’incentivo sarà confermato anche per l’anno 2026, come previsto dalla bozza della legge di bilancio 2026 in via di approvazione entro il 31.12.2025.