TFR e Legge di Bilancio 2026: scatta l’adesione automatica ai fondi pensione (silenzio-assenso)

La Legge di Bilancio 2026 cambia le regole su TFR e previdenza complementare: per i neoassunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) arriva la destinazione automatica del trattamento di fine rapporto al fondo pensione, tramite meccanismo del silenzio-assenso. Le nuove regole decorrono dal 1° luglio 2026.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026: TFR al fondo se non scegli

Per chi viene assunto dal 2026, se al momento dell’assunzione non viene espressa una scelta, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto da accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali).

Se esistono più forme di previdenza complementare, la destinazione va al fondo con più adesioni tra i lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ripensamento entro 60 giorni (ma non sempre)

Resta la possibilità di revocare l’automatismo entro 60 giorni dall’assunzione, scegliendo di:

  • lasciare il TFR in azienda, oppure

  • destinarlo a un’altra forma di previdenza complementare.

Attenzione: se si sceglie il conferimento del TFR al fondo, la scelta non sarebbe reversibile tornando poi al TFR in azienda (secondo l’impostazione descritta dalla riforma).

Anche chi ha già lavorato deve “confermare” la scelta

Dal 1° luglio 2026, anche i lavoratori non alla prima assunzione devono confermare quanto già deciso in passato. In questo caso l’azienda deve:

  • consegnare un’informativa sugli accordi applicabili in tema di previdenza complementare,

  • verificare la scelta pregressa,

  • farsi rilasciare una dichiarazione: se manca, si applica l’adesione automatica.

Perché la riforma: più fondi pensione, meno inerzia

L’obiettivo è superare la mancata scelta al momento dell’assunzione: nel 2024 la partecipazione ai fondi pensione privati era al 38,3% della forza lavoro. Con il silenzio-assenso, dal 1° luglio “scatta” l’adesione salvo decisione diversa.

I numeri: TFR e risparmio previdenziale

Dal 2007:

  • 234,1 miliardi di euro di TFR sono rimasti nella disponibilità delle imprese,

  • 105,9 miliardi risultano nei fondi privati, tra liquidazioni e risparmi.

Fisco: tassazione più favorevole nei fondi, deducibilità più alta

Le prestazioni dei fondi integrativi hanno una tassazione agevolata: dal 15% al 9% in base agli anni di permanenza. Il TFR liquidato “tradizionalmente” è tassato con un criterio legato all’aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni (indicativamente tra 23% e 43%).

Come contropartita della finestra decisionale più stretta, sale la deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare da 5.164,57 a 5.300 euro annui (il TFR conferito al fondo resta escluso dal massimale) e aumenta la possibilità di recuperare negli anni successivi l’eventuale quota non sfruttata nei primi cinque anni.

Come si incassa il capitale: più opzioni e più “quota capitale”

Da luglio cambiano anche le modalità di erogazione delle prestazioni:

  • la quota ottenibile subito in capitale passa dal 50% al 60% del montante;

  • se la rendita vitalizia calcolata su almeno il 70% del montante risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale (indicato a 270 euro mensili per il 2025), si può ottenere tutto in capitale;

  • oltre alla rendita vitalizia, arrivano alternative come rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata.

In caso di morte, il capitale residuo può essere trasferito agli eredi, evitando che resti al fondo.

Dipendenti pubblici: TFS più rapido (dal 2027)

Per chi lavora nella pubblica amministrazione e va in pensione di vecchiaia, i tempi di erogazione del TFS si riducono: da 12 a 9 mesi a partire dal 1° gennaio 2027.


(Articolo originale di Patrizia Pallara su www.collettiva.it)

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