Accordo esodi in Santander Consumer Bank

Torino, 4 febbraio 2026 – È stato raggiunto un accordo sul piano di esodi volontari in Santander Consumer Bank, con accesso al Fondo di Solidarietà del Credito. Un’intesa complessa, frutto di un confronto serrato, che introduce tutele rilevanti per lavoratrici e lavoratori. Ne parliamo con Francesco Mesiano, della Fisac CGIL.

Mesiano, qual è il perimetro dell’accordo raggiunto sugli esodi?

L’accordo riguarda un piano di pre-pensionamenti volontari che interesserà le colleghe e i colleghi che matureranno il diritto alla pensione di anzianità o anticipata dal 31 dicembre 2026 al 30 aprile 2036. È prevista la possibilità di accedere, nei 60 mesi precedenti la pensione, alle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà del Credito, uno strumento fondamentale per accompagnare l’uscita dal lavoro in modo tutelato e sostenibile  .

Come sono strutturate le finestre di accesso al Fondo?

Abbiamo definito tre fasi temporali, calibrate sul momento di maturazione dei requisiti pensionistici. La prima riguarda chi va in pensione tra fine 2026 e fine 2032; la seconda copre il biennio 2033-2034; la terza si estende fino ad aprile 2036. Per ciascuna fase sono previsti specifici periodi di ingresso nel Fondo, così da garantire certezza dei tempi e trasparenzaper tutte e tutti  .

Uno dei nodi centrali era quello degli incentivi: che risultato avete ottenuto?

È stata senza dubbio la parte più difficile della trattativa. L’azienda era partita da una proposta molto limitata, ma siamo riusciti a costruire un sistema di incentivi modulare, basato su criteri oggettivi e accessibile all’intera platea, senza differenziazioni di inquadramento o di reddito. Le mensilità sono calcolate come dodicesimi della RAL e non possono comunque essere inferiori a tre. A questo si aggiungono elementi come la tempestività dell’adesione, l’anzianità di servizio e specifiche condizioni personali e familiari  .

Quali tutele sono garantite durante la permanenza nel Fondo?

Per noi era essenziale che l’uscita dal lavoro non comportasse una perdita di diritti. L’accordo prevede il mantenimento dell’assistenza sanitaria integrativa, della contribuzione aziendale al fondo pensione, della copertura assicurativa TCM e della polizza Long Term Care, quest’ultima per tutta la vita come previsto dal CCNL. Sono inoltre salvaguardate le condizioni agevolate su prestiti, conto deposito e noleggio, se già in essere prima dell’ingresso nel Fondo  .

È prevista un’alternativa al Fondo di Solidarietà?

Sì. Per chi, pur avendo i requisiti, preferisse non accedere al Fondo, l’accordo consente la risoluzione del rapporto di lavoro con un incentivo economico sostitutivo, calcolato in base ai mesi potenziali di permanenza nel Fondo, fino a un massimo di 30 mensilità. Anche in questo caso è previsto il premio di tempestività e la tutela delle condizioni sui prestiti personali  .

Che valore attribuite a questa intesa come Fisac CGIL?

Riteniamo che sia un accordo equilibrato e responsabile. Abbiamo messo al centro la volontarietà, la tutela del reddito e dei diritti, e una clausola di salvaguardia che protegge le lavoratrici e i lavoratori da eventuali modifiche normative sui requisiti pensionistici, con oneri a carico dell’azienda. Inoltre, l’intesa contiene indicazioni sul ricambio generazionale, un tema che per noi resta strategico.

Quali saranno i prossimi passi?

La banca fornirà a breve le indicazioni operative su tempi e modalità di adesione. Come Fisac CGIL restiamo a disposizione per accompagnare ogni collega nella valutazione individuale, perché scelte di questo tipo vanno fatte con informazioni complete e consapevolezza.


Il volantino


Accordo raggiunto sui pre-pensionamenti

In data odierna è stato raggiunto l’accordo su un piano di pre-pensionamenti (esodi) volontari che interesserà le colleghe e i colleghi dipendenti di Santander Consumer Bank Spa, con possibilità di accesso alle prestazioni del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale del settore del Credito” (di seguito, il “Fondo”), da qui ai prossimi 5 anni.

Le OOSS si sono incontrate per la definizione degli impegni sotto riportati in data 11 dicembre 2025, 8 gennaio 2026, 27 gennaio 2026 e 4 febbraio 2026.

L’accordo consente, su base volontaria, alle/i dipendenti che matureranno il diritto a percepire la pensione di anzianità (o la pensione anticipata) dal 31 dicembre 2026 al 30 aprile 2036, di fare ricorso, nei 60 mesi precedenti, alle prestazioni erogate dalla sezione straordinaria del Fondo.

L’accesso al fondo verrà suddiviso in 3 fasi temporali, che verranno attivate in base al momento di maturazione dei propri requisiti pensionistici.

La fase temporale 1 riguarderà coloro che matureranno il primo requisito pensionistico dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2032, con ingresso nel Fondo tra il 1° maggio 2026 ed il 1°gennaio 2028.

La fase temporale 2 riguarderà coloro che matureranno il primo requisito pensionistico dal 31 gennaio 2033 al 31 dicembre 2034, con ingresso nel Fondo tra 1°

febbraio 2028 ed il 1° gennaio 2030.

La fase temporale 3 riguarderà coloro che matureranno il primo requisito pensionistico dal 31 gennaio 2035 al 30 aprile 2036, con ingresso nel Fondo tra 1°

febbraio 2030 e il 1° maggio 2031.

A seguito delle trattative le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) sono riuscite ad ottenere una clausola che salvaguardi eventuali modifiche e/o slittamenti per la maturazione dei requisiti pensionistici. Eventuali oneri retributivi e contributivi saranno a carico dell’azienda.

È stato altresì concordato un numero di mensilità di incentivo all’adesione volontaria all’esodo, le mensilità vengono intese come 1/12 della RAL individuale, secondo un criterio modulare definito come da tabella seguente ma che comunque non potrà essere inferiore a 3 mensilità.

Causali per incentivo Mensilità
Premio di tempestività 2
Intervallo temporale tra il requisito della pensione di anzianità (la

pensione anticipata) e quello della pensione di vecchiaia minoreo uguale a 24 mesi

4
Se in possesso di L104 per sé stesso/a o familiari 3
Anzianità di servizio alla cessazione tra i 5 e i 10 anni compiuti 1
Anzianità di servizio alla cessazione tra gli 11 e i 20 anni compiuti 2
Anzianità di servizio alla cessazione tra i 21 e i 30 anni compiuti 3
Anzianità di servizio alla cessazione maggiore di 30 anni 4

Le OO.SS. tengono a sottolineare come la trattativa sia stata di non facile risoluzione sul nodo degli incentivi, con una proposta aziendale partita dall’offerta delle sole 2 mensilità di tempestività.

Si è ottenuto un riconoscimento a tutta la platea senza differenziazioni inquadramentali e/o retributive.

A tutte/i le/i colleghe/i che aderiranno agli esodi volontari verranno mantenuti e garantiti dalla Banca:

  • L’iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio fino al termine dell’anno in cui si realizza l’uscita dal Fondo.
  • La contribuzione aziendale al fondo pensione integrativo a fronte del contributo del dipendente per tutto il periodo di permanenza nel Fondo con percentuale di contribuzione calcolata sull’importo dell’assegno erogato dal Fondo.
  • L’iscrizione alla Temporanea Caso Morte (TCM) fino al termine dell’anno in cui si realizza l’uscita dal Fondo.
  • Il mantenimento della polizza Long Term Care (LTC) per tutta la vita così come previsto dal CCNL
  • Il mantenimento delle condizioni dei prestiti personali dipendenti se stipulati prima dell’ingresso nel Fondo e fino a loro naturale scadenza.
  • Il mantenimento delle condizioni del conto deposito tempo per tempo vigenti per i dipendenti in organico.
  • Il mantenimento delle stesse condizioni di noleggio.

L’accordo prevede inoltre, sempre per coloro che matureranno il diritto di percepire la pensione di anzianità (la pensione anticipata) dal 31 dicembre 2026 al 30 aprile 2036, e che preferissero risolvere il rapporto di lavoro senza accedere alle prestazioni del Fondo, un importo in sostituzione, a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del TFR, per un valore pari a metà mensilità lorda (come da ultimo cedolino) moltiplicato per i potenziali mesi di permanenza previsti nel Fondo e comunque con un massimo di mensilità piene erogate pari a 30. Anche per questa soluzione è prevista l’aggiunta delle 2 mensilità di premio di tempestività e verrà riconosciuto il mantenimento delle stesse condizioni dei prestiti personali dipendenti qualora siano stipulati prima dell’uscita dall’organico e fino a loro scadenza.

La Banca invierà a breve apposite indicazioni operative sulle tempistiche e le modalità di adesione.

L’accordo prevede specifiche indicazioni sul ricambio generazionale tramite nuove assunzioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

RSA FABIRSA FISAC/CGIL
SANTANDER CONSUMER BANK

Scarica il PDF dell’accordo

Verbale di Accordo
Fasi di Esodo anni 2026-2031

Il giorno 4 febbraio 2026 presso la Sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A. in Torino, Corso Massimo d’Azeglio 33/E, si sono incontrati:

la Società:

SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. (di seguito anche solo “Santander” o la “Società” o la “Banca”) rappresentata da:

Guido Piacenza – Direttore Risorse Umane

Paola Amerio – Relazioni Sindacali & HR Business Partner

e

le Organizzazioni Sindacali (di seguito, le “Organizzazioni Sindacali” o le “OO.SS.”):

  • FABI rappresentata da:Alberto D’Andrea (Segretario di Coordinamento)

    Paola Cogli Ciccarelli (Segretaria Coordinatrice – Torino)

  • FISAC CGIL rappresentata da:Giada Rinaldi (RSA)

    Andrea Cassatella (RSA)

    Antonio Francesco Mesiano (Segretario Regionale – Piemonte)

e, insieme, la Società e le Organizzazioni Sindacali, quali le “Parti”.

Premesso che:

  • a partire dal 2025 la Banca ha avviato una fase di informazione sul percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Gruppo, il presente accordo risente dell’obiettivo di condividere le soluzioni necessarie atte a gestire il cambiamento digitale dalla velocità ed impatto rilevanti mai sperimentati in precedenza, al fine affrontarlo nel miglior modo possibile;
  • L’azienda ha condiviso con le sigle sindacali come l’investimento in tecnologia, la valorizzazione delle competenze e la centralità delle persone rappresentino i principali fattori di successo della Banca e la trasformazione digitale sia un passo dovuto, quanto irreversibile per tutti i dipendenti.
  • Il 15 ottobre 2025 il Banco Santander ha anticipato che verrà effettuata un’operazione di integrazione tra Santander Consumer Finance SA, società del Gruppo Banco Santander, e Open Bank SA. Verrà costituita un’unica realtà del Credito al Consumo che adotterà gradualmente nel mercato europeo del Consumer Finance il marchio Openbank. Attraverso la consolidata esperienza di Santander Consumer Finance nel mercato dei finanziamenti auto e del credito al consumo e grazie alle avanzate soluzioni digitali di Openbank, tutte le Business Unit continueranno a lavorare con lo stesso obiettivo: fornire ai clienti soluzioni innovative ed affidabili, ponendo sempre maggiore attenzione alle loro esigenze.
  • L’avvio di Openbank consentirà al Gruppo di disporre di una piattaforma digitale innovativa e flessibile, che nei prossimi mesi verrà estesa progressivamente a tutte le Business Unit compresa l’Italia. Anche l’Intelligenza Artificiale (AI) abiliterà nuove opportunità di business, aumentando l’efficienza operativa e migliorando ulteriormente la gestione dei rischi.
  • La trasformazione digitale semplificherà processi e procedure, permetterà di liberare tempo da dedicare ad attività con maggior valore aggiunto e di sviluppo professionale, unito ad un piano di formazione professionale per affrontare la transizione digitale.
  • Le Parti, in un quadro di sostenibilità sociale e di attenzione alle persone, intendono iniziare a definire un accordo che permetta di creare le migliori condizioni per gestire le possibili ricadute, per venire incontro alle esigenze personali e/o familiari delle persone e di produttività della Banca, con un ricambio generazionale e percorsi di riconversione/riqualificazione professionale.
  • Le Parti si sono incontrate nelle date 11 dicembre 2025, 8 gennaio 2026, 27 gennaio 2026 e 4 febbraio 2026 con l’obiettivo di individuare le modalità ed i criteri in un periodo medio lungo, di gestione di uscite volontarie di dipendenti più prossimi al pensionamento nell’ottica di un ricambio generazionale.

si conviene quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo

Art. 1
Uscite Volontarie

a. Al fine di poter gestire al meglio l’attuale quadro d’insieme delineato in premessa, le Parti concordano sulla possibilità di consentire ai dipendenti di fare ricorso, su base volontaria, alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà per la conversione e la riqualificazione professionale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche, il “Fondo”) nei termini ed alle condizioni indicate nel presente accordo.

b. Le Parti condividono che l’accesso al Fondo di Solidarietà, disciplinato con il presente accordo, sarà rivolto a tutto il personale dipendente, compresi i Dirigenti, di Santander Consumer Bank.

c. L’accesso alle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà sarà riservato a coloro che matureranno il diritto di percezione dei trattamenti pensionistici dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) mesi, come previsto dalla normativa di settore di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 83486/2014.

d. In tale contesto saranno previsti avviamenti volontari alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, in tre Fasi Temporali con condizioni e trattamenti omogenei in ciascuna di esse che verranno di seguito dettagliati.

e. Le richieste di accesso al Fondo Straordinario, quantificato al massimo con n. 40 uscite volontarie per ciascuna Fase Temporale, saranno valutate in base ad una graduatoria in cui verranno adottati in via prioritaria i requisiti soddisfatti della maggiore prossimità alla maturazione del diritto di percezione dei trattamenti pensionistici dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) e, a seguire, dell’invalidità, della maggiore età anagrafica e, infine, dei maggiori carichi di famiglia.

f. In ogni caso, la Società si riserva il diritto di posticipare (per un periodo massimo di un anno) l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà da parte dei dipendenti che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale. In presenza di tale opzione le Parti verranno informate.

g. Per tener conto della volontà e delle esigenze già manifestate dal personale della Banca ma che non trovi tempo per tempo accoglimento, i dipendenti che, pur avendo aderito con domanda valida, non siano rientrati nella graduatoria stabilita nella precedente fase, potranno, nella fase successiva, presentare domanda di uscita volontaria alle condizioni definite dal presente accordo secondo i criteri, le condizioni e le tempistiche previste dai paragrafi che seguono e saranno accolte in via prioritaria nella graduatoria.

Art. 2
Fasi Temporali

L’accesso al Fondo di Solidarietà per la parte Straordinaria verrà determinato secondo le seguenti tre fasi temporali:

a) Fase Temporale 1

La Fase Temporale 1 prevede:

  • maturazione del 1° requisito pensionistico dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2032;
  • ingresso al Fondo di solidarietà tra il 1° maggio 2026 ed il 1° gennaio 2028.

I dipendenti che matureranno il primo requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2032 che scelgano di aderire volontariamente al Fondo Straordinario manifesteranno il loro interesse come da Art. 4 del presente accordo.

b) Fase Temporale 2

La Fase Temporale 2 prevede:

  • maturazione del 1° requisito pensionistico dal 31 gennaio 2033 al 31 dicembre 2034;
  • ingresso al Fondo di solidarietà tra il 1° febbraio 2028 ed il 1° gennaio 2030.

Entro il 31 luglio 2027, la Banca comunicherà ai dipendenti le modalità per manifestare il loro interesse finalizzato ad accedere al Fondo di Solidarietà.

c) Fase Temporale 3

La Fase Temporale 3 prevede:

  • maturazione del 1° requisito pensionistico dal 31 gennaio 2035 al 30 aprile 2036;
  • ingresso al Fondo di solidarietà tra il 1° febbraio 2030 ed il 1° maggio 2031.

Entro il 31 luglio 2029, la Banca comunicherà ai dipendenti le modalità per manifestare il proprio interesse finalizzato ad accedere al Fondo di Solidarietà.

Tabella riepilogativa dei requisiti per l’accesso al fondo.

FASE MATURAZIONE 1° REQUISITO FONDO DI SOLIDARIETÀ
DA A DA A
1 31-dic-26 31-dic-32 01-mag-26 01-gen-28
2 31-gen-33 31-dic-34 01-feb-28 01-gen-30
3 31-gen-35 30-apr-36 01-feb-30 01-mag-31

Art. 3
Risoluzione Consensuale

I dipendenti che maturino il primo requisito stabilito dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. come da Fasi precedentemente dettagliate e scelgano di aderire volontariamente al piano di esodo dovranno risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti – il rapporto di lavoro con la Banca alla scadenza indicata dall’accordo.

Resta inteso che l’accesso allo strumento della Prestazione Straordinaria del Fondo di Solidarietà è subordinato e condizionato alla sottoscrizione preventiva, in una c.d. sede protetta individuata dalla Banca, di un verbale di conciliazione individuale (come da Modello allegato al presente accordo) nelle forme di una transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 cod. civ. e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c., con il quale il dipendente, anche per dare piena efficacia giuridica alla cessazione del rapporto di lavoro, risolva consensualmente il rapporto di lavoro con la Banca e rinunci ad ogni e qualsivoglia diritto e pretesa comunque connessi e/o occasionati dall’intercorso rapporto di lavoro con la Banca o le società nel tempo facenti parte del gruppo, e dalla sua cessazione, ivi compresa la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

Nel medesimo verbale di conciliazione l’Azienda dichiarerà di rinunciare a sua volta a qualsiasi azione, dedotta o deducibile, nei confronti della Lavoratrice o del Lavoratore, e quindi di nulla avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ad oggi nota inerente il rapporto di lavoro intercorso e la sua cessazione, fatti salvi i conguagli di natura fiscale o eventuali casi di mala fede o dolo.

Art. 4
Adesione all’Uscita Fase 1

a. Le risorse interessate e in possesso dei requisiti potranno manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà avvalendosi del modulo predisposto e allegato al presente accordo (Allegato A Fase 1. Fondo Parte Straordinaria) debitamente compilato e sottoscritto.

b. I moduli, esclusivamente per la Fase 1, dovranno essere inviati esclusivamente mediante l’account e-mail aziendale del dipendente all’indirizzo di posta elettronica: paola.amerio@santanderconsumer.it a partire dal giorno 18 febbraio al 28 febbraio 2026.

c. I moduli di cui alla precedente clausola dovranno essere corredati dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto a. del presente articolo. In particolare, farà fede l’indicazione della data di maturazione del primo requisito di legge previsto per la percezione dei trattamenti pensionistici.

d. In caso di temporanea impossibilità a fornire l’Ecocert, i dipendenti potranno comunque inviare la loro domanda di adesione e trasmettere l’Ecocert appena disponibile e comunque entro la data di cessazione.

e. Previa verifica e conferma delle condizioni e criteri di accesso al Fondo di Solidarietà nei termini sopra indicati, la Banca comunicherà agli interessati l’accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.

f. Resta inteso che entro e non oltre il giorno precedente all’accesso del Fondo di Solidarietà, i dipendenti saranno tenuti a consegnare tutti i cespiti aziendali a loro assegnati.

g. Le Parti si danno atto che in caso di anticipazione della decorrenza pensionistica, per il dipendente che abbia già avuto accesso al Fondo di Solidarietà, esso è impegnato ad accedere alla data conseguente alla modifica del diritto alle prestazioni AGO che verrà individuata dall’Ente previdenziale indipendentemente dalla data precedentemente definita.

h. Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente articolo dovranno fruire dell’integrale dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore e ogni qualsivoglia ora di permesso affinché non sussistano residui al momento della risoluzione. In difetto la Banca potrà procedere anche unilateralmente.

Art. 5
Premio Tempestività

Verrà corrisposto un importo, quale “premio di tempestività” pari a n. 2 (due) mensilità; incentivo strettamente riservato a coloro il cui modulo di richiesta volontaria pervenga alla Banca nella finestra temporale secondo i modi e i tempi che Risorse Umane trasmetterà per ogni fase temporale.

Per la Fase 1 il premio verrà corrisposto alle domande pervenute dalle ore 8.00 del 18 febbraio al 23 febbraio delle ore 14.30.

Le Parti convengono espressamente che, con il termine “mensilità” si intende 1/12 della retribuzione annua lorda individuale, come risultante dall’ultimo cedolino paga precedente l’uscita, esclusa ogni componente variabile.

Art. 6
Mantenimento del Welfare

Al personale che accede al Fondo con fruizione delle prestazioni straordinarie, nelle fasi di cui all’art. 2 del presente accordo, quale condizione di maggior favore, verrà garantito/a dalla Banca quanto segue:

  1. il mantenimento dell’iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalle singole normative aziendali vigenti in materia, fino al termine dell’anno in cui si realizza l’uscita dal Fondo;
  2. la contribuzione aziendale per coloro i quali hanno aderito al Fondo Previdenziale Unipol Assicurazioni, come da cedolino paga del mese precedente l’ingresso al Fondo di Solidarietà, a fronte del contributo del dipendente, per tutto il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, percentuale calcolata sull’importo dell’assegno;
  3. l’iscrizione alla Temporanea Caso Morte (TCM) alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale vigente in materia, fino al termine dell’anno in cui si realizza l’uscita dal Fondo;
  4. il mantenimento dell’iscrizione alla Long Term Care (LTC) alle stesse condizioni, per tutta la vita dell’assicurato;
  5. il mantenimento delle stesse condizioni dei prestiti personali fino alla loro naturale scadenza – tasso agevolato come i dipendenti della Banca – se i finanziamenti sono stati stipulati prima dell’uscita dall’organico;
  6. il mantenimento delle condizioni tempo per tempo vigenti del conto deposito per i dipendenti in organico della Banca;
  7. il mantenimento delle stesse condizioni del noleggio.

Art. 7
Importo in sostituzione dell’assegno del Fondo di Solidarietà

a. Coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui alla lett. a., b. e c. dell’art. 2 che preferiscano risolvere il rapporto di lavoro senza accedere alle Prestazioni del Fondo, in sostituzione delle stesse sarà riconosciuto, su richiesta scritta, sempre a titolo di incentivo all’esodo ad integrazione del TFR, un importo lordo pari a metà mensilità lorda (come da ultimo cedolino) moltiplicato per il numero di mensilità della permanenza prevista al Fondo – ovverosia fino alla maturazione del primo requisito pensionistico – e comunque per un numero massimo di mensilità piene erogate pari a n. 30 (trenta).

Le Parti si danno atto che l’incentivo all’esodo, di cui al presente paragrafo, s’intende al lordo, esente da imponibilità contributiva e soggetto alle ritenute fiscali secondo legge (tassazione separata) ai sensi degli artt. 17, 1° comma, e 19 del T.U.I.R. e dell’art. 12, 4° comma, lett. B) della L. 152/1969 così come modificati rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 314/1997.

b. All’incentivo che precede sarà aggiunto un importo, quale “premio di tempestività” come da Art. 5.

c. Le risorse interessate potranno manifestare la volontà di accedere all’importo in sostituzione dell’assegno del Fondo avvalendosi dell’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto (Allegato B. Incentivo in sostituzione della Prestazione del Fondo di Solidarietà) a tal fine predisposto e allegato all’accordo.

d. I moduli dovranno essere inviati esclusivamente mediante l’account e-mail aziendale del dipendente all’indirizzo di posta elettronica: paola.amerio@santanderconsumer.it a partire dal giorno 18 febbraio al 28 febbraio 2026.

e. Resta inteso che il pagamento dell’incentivo all’esodo di cui alla lettera che precede è subordinato e condizionato alla sottoscrizione, in una c.d. sede protetta individuata dalla Banca, di un verbale di conciliazione individuale (come da Modello allegato al presente accordo) nelle forme di una transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 cod. civ. e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c., con il quale il dipendente, anche per dare piena efficacia giuridica alla cessazione del rapporto di lavoro, risolva consensualmente il rapporto di lavoro con la Banca e rinunci ad ogni e qualsivoglia diritto e pretesa comunque connessi e/o occasionati dall’intercorso rapporto di lavoro con la Banca o le società nel tempo facenti parte del gruppo, e dalla sua cessazione, ivi compresa la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

Nel medesimo verbale di conciliazione l’Azienda dichiarerà di rinunciare a sua volta a qualsiasi azione, dedotta o deducibile, nei confronti della Lavoratrice o del Lavoratore, e quindi di nulla avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa ad oggi nota inerente il rapporto di lavoro intercorso e la sua cessazione, fatti salvi i conguagli di natura fiscale o eventuali casi di mala fede o dolo.

f. L’incentivo di cui al comma a. e b. del presente articolo verrà erogato nel mese successivo alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro unitamente al trattamento di fine rapporto, ove non trasferito a terzi, e subordinatamente e condizionatamente alla firma dell’accordo di cui al punto e. che precede.

g. Quale condizione di maggior favore, la Banca riconoscerà ai lavoratori che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro con riconoscimento del Piano di Incentivazione il mantenimento delle stesse condizioni dei prestiti personali fino alla loro scadenza – tasso agevolato come dipendenti della Banca – qualora i finanziamenti siano stati stipulati prima dell’uscita dall’organico.

Art. 8
Aspettative di vita

a. Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici sarà effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di accesso al Fondo.

b. Qualora futuri interventi legislativi producessero uno slittamento della finestra di accesso al trattamento previdenziale obbligatorio, le Parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi al fine di verificare in maniera congiunta la situazione e a ricercare soluzioni condivise affinché gli interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda, contributivo e retributivo.

c. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O., le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per verificare le eventuali normative da applicare.

Dichiarazione dell’azienda

Il personale anche non rientrante nel perimetro di applicazione dell’accordo potrà in ogni caso trasmettere, secondo le modalità comunicate sulla intranet, copia dell’ECOCERT al fine di consentire un aggiornamento da parte dell’Azienda dei dati contributivi utili alla individuazione dei requisiti previdenziali.

Art. 9
Politiche Attive per l’Occupazione e Staffetta Generazionale

Per consentire l’acquisizione di nuove specifiche professionalità necessarie allo sviluppo aziendale, nonché favorire il ricambio generazionale e al fine di perseguire una gestione equilibrata degli effetti derivanti dalle uscite disciplinate con gli articoli precedenti, le Parti condividono quanto segue:

A seguito delle adesioni pervenute finalizzate al Fondo di Solidarietà, la Banca provvederà all’assunzione di un numero pari a 25 risorse.

I nuovi avviamenti saranno conteggiati nell’ambito del Gruppo Santander Italia e saranno previsti in tutto l’arco temporale delle tre fasi di accesso al Fondo di Solidarietà.

Per assunzioni si intendono:

  • stabilizzazione di stage extra-curriculari;
  • stabilizzazione dei contratti a tempo determinato;
  • assunzioni dirette a tempo indeterminato.

Nella distribuzione delle risorse si presterà particolare attenzione alle esigenze della direzione IT&OPERATION relative a profili informatici altamente specialistici.

Affidamento tra le Parti: al raggiungimento di n. 50 avviamenti al Fondo di Solidarietà, le Parti si incontreranno per valutare eventuali nuove misure aggiuntive volte al ricambio generazionale.

Allorquando disponibili le previsioni in materia di “staffetta generazionale” previste dall’accordo di rinnovo del CCNL del 23 novembre 2023 le Parti si incontreranno per valutare il possibile ricorso a tale istituto.

Art. 10
Fase di verifica

Le Parti si incontreranno entro il 10 marzo 2026, dopo la chiusura della campagna di adesione relativa alla FASE Temporale 1 al fine di verificare i numeri delle richieste pervenute.

Art. 11
Disposizioni Finali

Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Ministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

Letto e sottoscritto:

Santander Consumer Bank SpA

Guido Piacenza

Paola Amerio

Organizzazioni Sindacali

(FABI) Paola Cogli Ciccarelli

(FABI) Alberto D’Andrea

(FISAC CGIL) Francesco Mesiano

(FISAC CGIL) Giada Rinaldi

(FISAC CGIL) Andrea Cassatella

Allegato A – Fase 1
Prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà

Maturazione 1° requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2032

Spettabile
Santander Consumer Bank
Direzione Risorse Umane
paola.amerio@santanderconsumer.it

OGGETTO: MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

La/Il Sottoscritta/o ________________________________________________ codice fiscale ________________________________________________ nata/o il __________________ residente a ______________________________ provincia, ____ via ________________________________________________ n. ____ e-mail personale (non aziendale) ________________________________________________ recapito telefonico personale __________________________________

preso atto

  • di essere attualmente in organico presso Santander Consumer Bank;
  • di aver preso visione della circolare della Banca scritta a fronte del Verbale di Accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e le sigle sindacali in data 4 febbraio 2026;
  • di essere edotto del contenuto del Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 e in particolare delle disposizioni relative alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la Riconversione e Riqualificazione Professionale per il Sostegno dell’Occupazione e del Reddito del Personale del Credito di cui all’art. 5 comma 1, lett. b);

dichiara in via irrevocabile

  • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici AGO con maturazione della 1° decorrenza pensionistica in data: ________________________________, di cui si allega documentazione ed Ecocert.

Conseguentemente dichiara di voler accedere alle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà per un massimo di n. 60 mesi.

Data ____ / ____ / ________      Firma del dipendente ________________________________________________

Allegato B
Incentivo in sostituzione della prestazione del Fondo di Solidarietà

Maturazione 1° requisito pensionistico entro il 30 aprile 2036

Spettabile
Santander Consumer Bank
Direzione Risorse Umane
paola.amerio@santanderconsumer.it

OGGETTO: MODULO DI INCENTIVO IN SOSTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

La/Il Sottoscritta/o ________________________________________________ codice fiscale ________________________________________________ nata/o il __________________ residente a ______________________________ provincia, ____ via ________________________________________________ n. ____ e-mail personale (non aziendale) ________________________________________________ recapito telefonico personale __________________________________

preso atto

  • di essere attualmente in organico presso Santander Consumer Bank;
  • di aver preso visione della circolare della Banca scritta a fronte del Verbale di Accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e le sigle sindacali in data 4 febbraio 2026;
  • di essere in possesso dei requisiti di legge per aderire al Fondo di Solidarietà Ordinario e Straordinario ovvero di maturare il diritto alla pensione entro il 30 aprile 2036.

dichiara in via irrevocabile

  • di aderire al citato accordo volto a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Banca, entro il 30 giugno 2026 con rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva;
  • di voler sottoscrivere, in una sede protetta, un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la Banca ad una data indicata dalla stessa e comunque entro il mese di aprile 2026.

Data ____ / ____ / ________      Firma del dipendente ________________________________________________

 

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