Dip. Previdenza – Legge di Bilancio 2026: pensioni, le principali novità

Premessa

Nonostante le tante promesse di questo Governo in campagna elettorale di superamento della legge Monti Fornero, con la legge di bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2026 (legge 30/12/2025 n.199) l’esecutivo è riuscito a peggiorare ulteriormente l’impianto previdenziale.

Vale la pena ricordare che anche i pochi tavoli di incontro, e la modalità con cui sono avvenuti, facevano presagire la poca se non assoluta indisponibilità da parte del Governo a un confronto con le parti sociali, se non per comunicare le decisioni prese.

Nello specifico viene prevista l’abolizione delle uniche flessibilità in uscita quali Opzione Donna e Quota 103 (già peggiorate nelle precedenti leggi di bilancio: Opzione donna con le limitazioni di accesso e quota 103 con il calcolo contributivo e l’importo massimo erogabile). Con l’approvazione della legge di bilancio 2026 viene eliminato l’utilizzo della rendita del Fondo Pensione per raggiungere l’importo soglia per coloro che ricadono nel sistema contributivo per l’accesso della pensione anticipata contributiva a 64 anni. 

Di fronte alle modifiche peggiorative delle condizioni pensionistiche la CGIL, fortemente contraria a ulteriori penalizzazioni all’accesso al pensionamento, ha messo in campo la protesta culminata con lo sciopero del 12 dicembre per modificare l’impianto deciso dal Governo.

A seguito di una di un’ampia mobilitazione, sono stati respinti i tentativi del Governo di:

  • introdurre l’utilizzo delle somme di TFR accantonato presso l’Inps per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni;
  • non far valere i periodi di riscatto della laurea breve ai fini dell’accesso alla pensione; 
  • ulteriori aumenti delle finestre a far tempo dal 2032. 

Passiamo ora in rassegna le principali novità intervenute con la legge di bilancio del 2026, relative ai lavoratori dipendenti e in particolare i dipendenti dei settori rappresentati dalla Fisac Cgil.

Pensioni

In tema di pensioni, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune modifiche riguardanti la legge Fornero (pensione di anzianità e di vecchiaia) e le altre opzioni per accedere alle prestazioni pensionistiche. Resta confermata l’Ape Sociale mentre vengono abolite Opzione Donna e Quota 103.

Pensione anticipata

Può essere conseguita a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori/trici iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

A seconda della maturazione dei requisiti pensionistici, è necessario fare le seguenti distinzioni:

  • sino al 31 dicembre 2026 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con l’aggiunta della finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne e di 42 anni e 11 mesi per gli uomini, con l’aggiunta della finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2028 è necessaria un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per le donne e di 43 anni e 1 mese per gli uomini, con l’aggiunta della finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. 

Pensione di vecchiaia

Anche per tale casistica sono state previste delle modifiche modulate nel tempo, con la conferma dell’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

  • Per tutto il 2026 sono stati confermati i requisiti previgenti e cioè: si ha diritto alla prestazione dal mese successivo al compimento dei 67 anni di età. 
  • Dal 1° gennaio 2027 e fino a 31 dicembre 2027 il diritto alla pensione si matura al compimento dei 67 anni e 1 mese.
  • Dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2028 il diritto alla pensione si matura al compimento dei 67 anni e 3 mesi.

La legge  di bilancio prevede un’eccezione per una platea ristretta di lavoratori gravosi e usuranti (sono  circa il 2% dei nuovi pensionati), per i quali l’aumento dei requisiti viene congelato fino al 2028.

Quota 103

Abrogata, salvo il diritto maturato entro il 31.12.2025

Nel corso del 2026 è possibile accedere alla pensione anticipata flessibile (quota 103), solo a condizione che i relativi requisiti siano stati perfezionati entro il 31 dicembre 2025. Infatti, l’ultima legge di Bilancio non ha previsto ulteriori proroghe per tale prestazione. Di conseguenza, entro la fine del 2025, gli interessati devono aver perfezionato i 62 anni di età e almeno 41 anni di anzianità contributiva. La finestra mobile è pari a sette mesi per il privato e a nove mesi per i dipendenti del settore pubblico. L’accesso a quota 103 comporta il calcolo dell’assegno pensionistico con le regole del sistema contributivo e, fino al raggiungimento dell’età prevista, tempo per tempo, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo mensile non può essere superiore a 4 volte il trattamento minimo (per il 2026, il controvalore è pari a 2.447,40 euro lordi mensili). Dopo il perfezionamento dell’età per la “vecchiaia”, l’assegno tornerà al valore pieno (se superiore al valore soglia) ma comunque calcolato con le regole del sistema contributivo.

Opzione donna 

Abrogata, salvo il diritto anagrafico e contributivo maturato entro il 31.12.2024 + il perfezionamento della finestra di 12 mesi al 31.12.2025 per le lavoratrici dipendenti. 

Nessuna proroga neppure per opzione donna. Tuttavia, le lavoratrici possono accedere alla pensione calcolata interamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto i 35 anni di contribuzione, in presenza di almeno 61 anni di età. Il requisito anagrafico è ridotto di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Occorre, poi, soddisfare ulteriori requisiti, come l’appartenenza a una delle categorie individuate dalla norma.

La prima riguarda le persone che prestano assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. 

La seconda categoria include coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni mediche, superiore o uguale al 74 per cento. 

La terza categoria riguarda le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Per queste ultime lavoratrici, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ape Sociale

Per il 2026 spetta a chi compie 63 anni e 5 mesi di età unitamente a 30 anni di contributi (32-36, a secondo delle categorie, per i lavori gravosi) e non sia titolare di pensione diretta pagata dallo Stato. Per le donne, il requisito contributivo subisce uno sconto pari a un anno in presenza di un figlio e a due anni per le mamme di due o più figli.

Le 4 categorie ammissibili sono: lavoratori/trici dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; caregivers che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o il parente convivente di primo grado con disabilità grave; invalidi con una percentuale di invalidità civile riconosciuta di almeno il 74%; lavoratori/trici dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose con almeno 36 anni di contributi. 

In merito alle due categorie di caregivers e invalidi civili, è bene specificare che l’assistenza al familiare disabile e lo status di invalidità devono essere mantenuti fino al momento della percezione del primo assegno dell’Ape sociale. Secondo il messaggio Inps 1481/2018, qualora la perdita della condizione dovesse avvenire successivamente all’erogazione della prima rata di Ape, non viene meno il diritto all’indennità.

L’assegno, erogato dall’Inps, è pari all’ipotetica pensione che si maturerebbe al momento di accesso all’Ape stesso, con il limite dell’importo massimo a 1.500 euro lordi mensili, senza tredicesima e privo degli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni più gli adeguamenti legati all’aspettativa di vita.

L’Ape sociale, inoltre, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo (salvo lavoro  autonomo occasionale non superiore a 5.000 euro lordi annui).

Pensione Precoci

I lavoratori precoci – coloro che prima dei 19 anni avevano già maturato almeno 12 mesi di contributi – nel 2026, possono andare in pensione anticipata con Quota 41 ovvero con 41 anni di contributi previdenziali indipendentemente dall’età anagrafica, sia per uomini che per donne. La decorrenza della pensione scatta trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.                                                                                                                 

La legge di bilancio estende l’esenzione dell’aumento dell’aspettativa di vita solo per i soggetti con invalidità civile pari o superiore al 74%. 

Pensione anticipata contributiva 64 anni

Per il 2026, il requisito necessario per i lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per poter accedere alla pensione è di 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e l’importo pensionistico maturato deve essere pari ad almeno 3 volte l’importo dell’assegno sociale: 1.638,72 euro (2,8 volte per le donne con 1 figlio – 2,6 con donne con almeno 2 figli) e non deve superare 5 volte il trattamento minimo (3.059,25 euro lordi per il 2026) che opera fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, fissata a 67 anni fino al 31.12.2026.

Dal 1° gennaio 2026, è stata eliminata la possibilità di valorizzare la previdenza complementare al fine di raggiungere l’importo soglia, una disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2025, mai attuata e ora cancellata.

Dal 1° gennaio 2027 la pensione si matura con 64 anni e 1 mese unitamente a 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva; dal 1° gennaio 2028 con 64 anni e 3 mesi unitamente a 20 anni e 3 mesi di contribuzione effettiva. Continua ad applicarsi la finestra mobile di 3 mesi.

Incentivo al posticipo al pensionamento

Tale incentivo economico consente la disponibilità, direttamente in busta paga, dei contributi pensionistici a carico del lavoratore e destinati all’Inps (di regola il 9,19% dell’imponibile previdenziale).

Il bonus si rivolge a coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata Fornero anche nel 2026 e a coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso alla pensione Quota 103 entro il 31.12.2025 e che si applica finchè si continua a lavorare e fino al raggiungimento della soglia di vecchiaia fissato ai 67 anni (limite valido per il 2026).

L’esonero contributivo decorre dalla maturazione della finestra per il diritto alla pensione (3 mesi per la pensione anticipata Fornero e 7 mesi per la  pensione Quota 103).

Anche nel 2026 l’incentivo in busta paga, invece di essere versato all’Inps, sarà esente da tassazione Irpef, aumentando di fatto il reddito netto.

Ricordiamo che la scelta di sfruttare l’incentivo implica la mancata contribuzione previdenziale per la quota a carico del lavoratore, con riflessi sull’importo della futura pensione.

Decontribuzione lavoratrici madri 

La legge di bilancio 2026, posticipa dal 2026 al 2027 l’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.

Nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto, viene riconosciuto, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli – e sino al compimento del decimo anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo (c.d. bonus mamma).

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

A cura del Dipartimento Previdenza Fisac CGIL

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