
Negli ultimi anni avevano destato molti timori le sanzioni comminate dal MEF, in via diretta, ai lavoratori del credito presumibilmente responsabili di omessa segnalazione antiriciclaggio ai sensi del D.lgs 231/2007, per non aver denunciato la mancata apposizione della dicitura “non trasferibile” sugli assegni bancari oltre soglia.
Con l’ultima delle sue sentenze (08/04/2025) la Corte d’Appello di Napoli ha finalmente recepito la più recente giurisprudenza di cassazione, accogliendo un’interpretazione letterale della legge stessa e stabilendo che il centro di imputazione primario di tale responsabilità è l’intermediario abilitato, istituto di credito presso cui la transazione è avvenuta e non il dipendente che l’ha materialmente eseguita. Si tratta di una sentenza di grande importanza che giunge a fare chiarezza in un contesto in cui troppo spesso erano chiamati a pagare, in maniera sproporzionata, i lavoratori.
Nello specifico, la Corte ha accolto il ricorso di un dipendente bancario che impugnava la condanna di primo grado adducendo la falsa applicazione dell’art. 51 della suddetta legge, in violazione dell’art. 3 della stessa, in cui sono tassativamente elencati i soggetti obbligati alla segnalazione e nel cui noverano non figurano i dipendenti di tali soggetti.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); … i) gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; … v) i consulenti finanziari …
Nel corpo della sentenza, per avvalorare le loro conclusioni i giudici citano due pronunciamenti della Suprema Corte: Cass. n. 25134 del 2008 e Cass. n. 25329 del 2018 che enuncia testualmente:
in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’ art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991 grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l’azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all’operazione
In chiusura la Corte sottolinea come il testo della legge e tutte le normative vigenti in materia non attribuiscano al soggetto obbligato (l’istituto di credito) alcuna “automatica legittimazione passiva” alla comunicazione del nome del presunto responsabile tanto meno un effetto traslativo della responsabilità su di esso in assenza di “chiare e puntuali disposizioni normative o contrattuali e/o delega di funzioni dal tenore inequivoco”. Non di meno la Corte afferma, in merito all’imputabilità della sanzione, la totale assenza di rilevanza di ogni eventuale responsabilità disciplinare interna all’istituto di credito.
Riassumendo la sentenza di aprile della Corte d’Appello di Napoli interviene in un ambito che troppe volte era stato oggetto di errate interpretazioni e aveva visto coinvolti i lavoratori del settore del credito. Stabilisce chiaramente che per le violazioni degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 49 e 51 D.lgs 231/2007 la responsabilità è in capo ai soggetti obbligati elencati nella stessa legge all’articolo 3, vale a dire gli istituti di credito e gli altri soggetti abilitati dalla legge, e non può essere trasferita sul dipendente/operatore di sportello che effettua l’operazione.
Fisac CGIL Campania
Centro Studi e Comunicazione
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