ISP: Incontro di chiarimento sulla contrattazione di 2° livello

https://fisacgruppointesasanpaolo.it – 18 febbraio 2026

INCONTRO 18 FEBBRAIO: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI IL 24 DICEMBRE 2025

Nel corso dell’incontro di mercoledì 18 febbraio sono stati chiariti alcuni aspetti relativi all’applicazione degli accordi della contrattazione di 2° livello sottoscritti il 24 dicembre 2025.

ACCORDO GENITORIALITÀ – MISURE A FAVORE DEI BAMBINI FINO A 3 ANNI DI ETÀ: PERMESSI A ORE E SETTIMANA “CORTISSIMA”

Possibilità di alternare le due misure

In caso di Full Time, la scelta effettuata (inviando il modulo A predisposto dall’azienda) fra il permesso retribuito di 12 ore settimanali e la Settimana “cortissima” ha durata annuale. Non è pertanto possibile alternare le due misure per periodi più brevi (per esempio singole settimane o mesi).

Obbligo di fruizione

Non vi è obbligo di fruizione. Pertanto possono esservi singole settimane in cui il diritto alle 12 ore di permesso o alla Settimana “cortissima” non viene esercitato, senza che però la rinuncia determini la possibilità di recupero in un periodo successivo.

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERMESSO DI 12 ORE SETTIMANALI

Durata dell’articolazione scelta

La scelta espressa nel modulo A predisposto dall’azienda (che prevede tre possibilità di collocazione del permesso nell’ambito della prestazione lavorativa giornaliera) ha carattere continuativo e durata annua.

Si ricorda che in caso di Part Time l’articolazione è fissa e prevista dalle ore 14.40 e fino al termine dell’orario giornaliero individuale di lavoro.

Casi in cui l’orario pomeridiano supera le 2 ore e 30 minuti

Se si sceglie di fruire del permesso a fine giornata lavorativa, il permesso copre le ultime 2 ore e 30 minuti della giornata (2 ore il venerdì), partendo a ritroso dalla fine dell’orario.

Qualora, in base alla collocazione dell’intervallo, l’orario di lavoro pomeridiano fosse di durata superiore alle 2 ore e 30 minuti, la fruizione dei permessi orari rischia di non venire incontro alle esigenze di conciliazione delle colleghe e dei colleghi (che sarebbero comunque tenuti a rientrare al lavoro dopo l’intervallo).

In questi casi è possibile richiedere di variare l’orario dell’intervallo (rimanendo comunque all’interno della fascia stabilita dal CCNL tra le 12.00 e le 14.40), in modo da ricondurre l’orario di lavoro pomeridiano a una durata coerente con la durata dei permessi (massimo 2 ore e 30 minuti).

Cumulabilità dei permessi con altre causali di assenza

Il permesso non può essere cumulato, a copertura dell’intera giornata lavorativa, con la mezza giornata di ferie (anche ferie ad ore) o ex festività o congedo parentale ad ore.

Non vi sono altri casi di incumulabilità. Per esempio i permessi ex Legge 104/1992 possono essere regolarmente fruiti.

Buono pasto

Nel caso di lavoratrici/lavoratori Full Time che scelgano di fruire dei permessi a fine giornata l’erogazione del buono pasto e il suo ammontare non subiscono modifiche per il mancato rientro al pomeriggio.

SETTIMANA “CORTISSIMA”

Variabilità giorno di riposo

Come espressamente stabilito dall’accordo, è possibile variare le giornate lavorate nel corso della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì d’intesa con il proprio responsabile. Ferma restando la necessità di dare in generale continuità all’articolazione originariamente scelta, è pertanto possibile variare il giorno di riposo, compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione.

Banca delle ore

La Settimana “cortissima” comporta la decurtazione della spettanza annuale delle 23 ore di banca ore -in ragione di 30 minuti per ciascuna Settimana “cortissima”- relativa all’anno successivo a quello di effettuazione.

Coloro ai quali non spettasse la dotazione iniziale di banca delle ore (personale Filiale Digitale con lavoro a turni e Quadri direttivi) non subiranno alcuna riduzione di altre tipologie di permesso.

 

ACCORDO CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO – INCLUSIONE

Nuove tipologie di permesso

I nuovi permessi introdotti dall’accordo sottoscritto il 24 dicembre (per procreazione assistita, screening oncologico, visita medica, BES) potranno essere utilizzati non appena le procedure saranno implementate con le specifiche causali di assenza.

Turni, reperibilità, interventi e prestazioni rese nelle giornate di sabato

Il riconoscimento delle nuove indennità di turno previste per la Filiale Digitale, nonché degli aumenti per reperibilità e interventi – misure aventi decorrenza 1° luglio 2025 che danno quindi diritto al pagamento dei relativi arretrati – richiede un adeguamento delle procedure ad oggi non completato. Di conseguenza per il momento l’azienda non è in grado di precisare la data di erogazione delle indennità.

 

LEGGE 106/2025

L’incontro ha costituito l’occasione per richiedere all’azienda un chiarimento rispetto all’applicazione della Legge 106/2025, che assegna 10 ore annue di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore di lavoratrici/lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La Circolare INPS n. 152 del 19/12/2025 ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina di legge, ma l’azienda ha tuttora la necessità di approfondire i relativi adempimenti normativi e organizzativi, effettuati i quali emanerà le istruzioni per consentire la fruizione di tali nuovi diritti di cui vi informeremo tempestivamente.

La Segreteria di Gruppo

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