Detassazione rinnovi contrattuali 2026
Cos’è (in due righe) e cosa cambia
La misura
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025 n. 199) introduce un’imposta sostitutiva del 5% (al posto di IRPEF e addizionali regionali/comunali) sugli aumenti contrattuali pagati nel 2026.
Quindi, per il solo anno 2026 è prevista una tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti a lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
In pratica
Se il rinnovo del CCNL prevede un aumento, la quota di incremento che rientra nell’agevolazione può essere tassata al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore).
A chi spetta l’imposta sostitutiva al 5%
Requisiti essenziali
- Dipendente del settore privato.
- Reddito da lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000,00 euro.
- Nel calcolo del limite si considerano tutti i redditi da lavoro dipendente del 2025, anche da più rapporti.E’ utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 2016, al paragrafo 1.1.2, ha chiarito quali siano i redditi da tenere a riferimento (ad esempio va incluso l’eventuale premio di produttività VPA anche per la parte soggetta ad imposta sostitutiva agevolata, sono esclusi i redditi a tassazione separata, così come la parte del VPA destinato a Welfare)
Serve fare domanda?
No. L’agevolazione viene applicata dal datore di lavoro come sostituto d’imposta. Chi lavora può però scegliere la tassazione ordinaria con rinuncia scritta (vedi più sotto).
Quali contratti rientrano
Rientrano gli incrementi legati ai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel 2024, 2025 o 2026. L’agevolazione riguarda gli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, considerando anche il principio di “cassa allargata”: le somme pagate entro il 12 gennaio 2027 possono essere considerate percepite nel 2026 se riferite a quell’anno.
Somme agevolabili e somme escluse
Qui sta il punto più “tecnico”: non tutto ciò che trovi in busta paga entra nel 5%.
| Cosa rientra nel 5% | Cosa resta fuori |
|---|---|
| Incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: 12 mensilità, 13ª e (se prevista) 14ª. | Scatti di anzianità. |
| Istituti retributivi indiretti interessati dall’aumento (es. assenze con conservazione del posto: malattia, maternità/paternità, infortunio) limitamente alla parte integrata dal datore di lavoro. | Compensi per prestazioni aggiuntive (es. ore oltre l’orario normale con maggiorazioni). |
| Se l’aumento assorbe in tutto o in parte un superminimo, anche la quota assorbita può beneficiare dell’agevolazione, nei limiti dell’incremento contrattuale. | Indennità e maggiorazioni per lavoro notturno/festivo e indennità di turno (coperti da altra misura, diversa dal 5%). |
| Nota: se rientri in regimi agevolati (es. “impatriati” o per ricercatrici/ricercatori e docenti rientrati), la sostitutiva al 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento. | Una tantum per copertura del periodo di carenza contrattuale (carattere straordinario). TFR . |
Esempio pratico (con numeri)
Rinnovo CCNL, nel nostro caso stipulato il 09 luglio 2024, aumento mensile complessivo stimato (3A2L) 315,49 € erogato a rate: 217,58 € dal 1° settembre 2024; 43,52 € dal 1° gennaio 2025; 59 € dal 1° giugno 2027; 54,39 € dal 1° gennaio 2026.
| Periodo | Incremento mensile agevolabile | Totale periodo |
|---|---|---|
| Gennaio – dicembre 2026 (12 mesi + tredicesima) | 315,49 € | 315,49 € × 13 mensilità= |
| Totale incremento agevolabile 2026 | 4.101,37 € |
Imposta sostitutiva
4.101,37 € × 5% = 205,07 € (imposta sostitutiva). Il vantaggio in busta paga va verificato tenendo conto della effettiva aliquota media IRPEF e dalle addizionali applicate in caso di tassazione ordinaria.
Rinuncia: quando ha senso valutare la tassazione ordinaria
La sostitutiva al 5% si applica salvo rinuncia scritta. La rinuncia può essere utile se vuoi che quelle somme incidano diversamente su calcoli personali (determinate specifiche situazioni personali possono rendere preferibile la tassazione ordinaria). Ovviamente questo va valutato caso per caso.
Se nel 2025 hai avuto più datori di lavoro
Per consentire al datore di lavoro “attuale” di verificare il requisito dei 33.000,00 euro, se nel 2025 hai lavorato con più datori devi comunicare i redditi percepiti nel 2025 tramite:
- consegna delle Certificazioni Uniche (CU) degli altri rapporti di lavoro, oppure
- in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000).
Domande frequenti
Se lavoro nel pubblico impiego, vale?
No: la misura è prevista per lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato.
Mi serve fare richiesta al datore di lavoro?
No: la regola è applicazione automatica. Serve intervenire solo se vuoi rinunciare (rinuncia scritta).
Rientrano anche gli arretrati pagati a gennaio 2027?
Possono rientrare se pagati entro il 12 gennaio 2027 e riferiti a somme del 2026 (principio di “cassa allargata”).
La “una tantum” di vacanza contrattuale è nel 5%?
No: la una tantum per la carenza contrattuale ha carattere straordinario e resta fuori dall’agevolazione.
Nota di metodo:
questa pagina è informativa. Se hai dubbi su rinuncia, regimi speciali o calcoli personali, conviene un controllo su CU/cedolino e situazione fiscale.