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ACCORDO SUI CONGEDI PARENTALI A ORE
Nel pomeriggio di oggi, le OOSS hanno incontrato la Direzione del Personale per stabilire le modalità di fruizione dei congedi parentali a ore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Società del Gruppo con CCNL ANIA (per le banche la materia è già regolata dal CCNL ABI).
Abbiamo quindi firmato l’accordo – che trasmettiamo in allegato – il quale garantisce la fruizione dei sopracitati congedi. La valenza è stata fissata al 1° settembre, mentre la scadenza prevista è il 31 agosto 2027. L’accordo ha carattere di sperimentalità.
Avevamo assunto l’impegno di regolare questa novità con i Contratti di Secondo livello recentemente firmati, e riteniamo quindi positiva la conclusione della nostra rivendicazione.
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (Gruppo Reale)
First Cisl – Fisac Cgil – Fna – Snfia – Uilca
Testo integrale dell’accordo sul congedo parentale a ore
Di seguito il testo integrale dell’accordo sottoscritto il 30 giugno 2026 sul congedo parentale a ore.
ACCORDO SUL CONGEDO PARENTALE A ORE
Il giorno 30/06/2026,
tra
la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale ITES S.r.l., Blue Assistance S.p.A., Blue Health Center S.r.l. e Reale International S.r.l., nelle persone di Mauro Paccione e Nicoletta Maria Ruggieri
e
le R.S.A. delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale ITES S.r.l., Blue Assistance S.p.A., Blue Health Center S.r.l. e Reale International S.r.l., nelle persone di:
- Massimo Scocca, Roberto Pozzati, Liliana Golosio, Roberto Rostagno, Riccardo Pes, Marco Cafarelli, Luigi Maieron, Roberto Padello, Regis Cattelan, Luciano Ratti, Stefano Barbero, Stefano Lippa, Ezio Vietto, Andrea Cavallone, Susanna Boniello, Maurizio Napoli, Debora Salvo, Rossano Massetti, Rita Angelico, Fabio Viana, e Stefano Proto per la FISAC/CGIL;
- Giovanni Amatulli, Alberto Rossi, Patrizia Bergami, e Paolo Pastura per la FIRST/CISL;
- Andrea Chiesura, Giorgio Ghibellini, Davide Milesi, Giuseppe Orlandi, Riccardo Pautasso, Paola Robba, Susanna Radeglia ed Ezio Pietrosanti per la UILCA;
- Elena Perissinotto, Ottaviano D’Albertas e Roberto Perozeni per la FNA;
- Maria Antonietta Paganelli, Arnaldo De Marco, Gianluca Bonasegale, Fabrizio Storti, Roberto Mazzetti, Mauro Mitola, Pietro Romano e Stefano Sacchetti per lo SNFIA.
premesso che
a) l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in tema di congedo parentale, prevede che “la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”;
b) il successivo comma 1-ter prevede che “in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”;
c) il comma 3 dispone che “ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria”;
d) a livello di contrattazione collettiva nazionale di settore la materia è ancora priva di regolamentazione;
e) a integrazione delle misure sulla genitorialità e sulla conciliazione tra vita privata e lavorativa già presenti nelle Società del Gruppo che applicano il CCNL assicurativo, al fine di disciplinare con maggiore flessibilità di utilizzo l’istituto del congedo parentale, già oggetto di interventi migliorativi nell’ambito degli ultimi rinnovi dei contratti integrativi aziendali,
si conviene quanto segue:
A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
B. A far tempo dall’1/9/2026 e fino al 31/8/2027 la fruizione oraria del congedo parentale potrà avvenire, in via sperimentale, secondo le seguenti modalità:
1. Per il personale con orario di lavoro a tempo pieno: le giornate di congedo parentale potranno essere fruite anche per periodi minimi di un’ora la cui somma, nell’arco di ciascun mese di utilizzo, corrisponda comunque a giornate intere, la durata delle quali è da intendersi convenzionalmente di otto ore.
2. Per il personale con orario di lavoro ridotto (tempo parziale o buone prassi di flessibilità oraria): le giornate di congedo parentale potranno essere fruite per periodi minimi di un’ora la cui somma, nell’arco di ciascun mese di utilizzo, corrisponda comunque a giornate intere, la durata delle quali è da intendersi convenzionalmente di:
- sette ore, per il personale con riduzione oraria di durata compresa tra le 36 e le 33 ore settimanali;
- sei ore, per il personale con riduzione oraria di durata compresa tra le 32 e le 28 ore settimanali;
- cinque ore, per il personale con riduzione oraria di durata compresa tra le 27 e le 23 ore settimanali;
- quattro ore, per il personale con riduzione oraria di durata compresa tra le 22 e le 20 ore settimanali.
C. Le ore di congedo parentale di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere utilizzate, in un’unica soluzione, solo nella fascia di inizio ovvero in quella di termine dell’attività lavorativa, non essendo possibile la loro collocazione in una fascia oraria diversa da quelle indicate.
D. In ogni caso, nelle giornate di fruizione del congedo parentale a ore, il/la dipendente dovrà garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa nel limite minimo di tre ore in caso di orario settimanale disciplinato dalla lett. B.1., o di due ore in tutte le ipotesi di riduzione oraria riportate nella lett. B.2.
E. Nella medesima giornata lavorativa è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e previsti dalla contrattazione collettiva anche aziendale (es.: permessi banca ore, ex festività, ferie a ore…); sono inoltre incompatibili in eventuali altri casi previsti dalla legge. Sono invece cumulabili con i permessi ex L. 104/92.
F. Al fine di contemperare l’esercizio del diritto da parte del/della dipendente con le esigenze organizzative aziendali, il personale interessato dovrà presentare all’Azienda — con il preavviso previsto alla lettera c) delle premesse — una domanda in forma scritta, unitamente alla documentazione inoltrata all’INPS, indicando:
- la durata, in mesi interi, del periodo richiesto;
- il numero di giornate complessive equivalenti alle ore richieste;
- le singole giornate interessate dalla fruizione oraria;
- la collocazione delle ore di congedo all’interno di ogni singola giornata.
G. Il trattamento economico, previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e comprensivo dell’eventuale integrazione economica aziendale, è applicato secondo i criteri normalmente utilizzati per la paga oraria e giornaliera.
H. Le Parti si danno atto che con il presente accordo hanno inteso disciplinare la fruizione oraria del congedo parentale; resta pertanto inteso che la fruizione del congedo parentale a giornata intera continua a essere disciplinata dalle disposizioni di legge in materia.
I. Le Parti si incontreranno in caso di variazioni normative e comunque entro il 31/7/2027 per una verifica congiunta sullo stato di applicazione del presente accordo, che – in caso di esito positivo di tale verifica – continuerà a trovare applicazione anche al termine del periodo di sperimentazione previsto alla lettera B.
Il presente accordo si intende sottoscritto essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento video e reciprocamente riconoscibili.




