ViviBanca: siglata l’intesa per la riorganizzazione della sede di Padova

VIVIBANCA: SIGLATA L’INTESA TRA FISAC CGIL E AZIENDA

Raggiunto l’accordo tra FISAC CGIL Piemonte, Veneto e ViViBanca per la riorganizzazione della sede di Padova, con il supporto della Regione Veneto.

Un’intesa importante che affronta con responsabilità l’impatto dei trasferimenti e garantisce risposte concrete a tutti i lavoratori coinvolti:

  • Supporto economico per chi accetterà la mobilità verso Torino.
  • Incentivi e percorsi di riqualificazione e ricollocamento per chi non potrà sostenere il trasferimento.

La negoziazione dimostra come il dialogo e la tutela dei diritti possano guidare anche i processi aziendali più complessi.

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ACCORDO SINDACALE CONCERNENTE LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE PRESSO LA SEDE DI TORINO

In data 20 luglio 2026, si sono incontrati in Torino:

ViViBanca S.p.A. in qualità di società Capogruppo anche per conto della controllata I.Fi.Ve.R. (la “Banca”), nella persona dei sig.ri: Guido Pelissero – Resp. Direzione ICT Organizzazione HR e Lucia Cravero – Resp. People Management

e

La Fisac/Cgil, rappresentata da Anna Fiorella – Segreteria Fisac/Cgil Piemonte – Marta Tomatis R.S.A della Fisac/Cgil di ViViBanca e Claudio Cornelli Segretario Generale Fisac/Cgil Veneto (le “OOSS” e congiuntamente alla Banca le “Parti”).

premesso che

  • ViViBanca S.p.A. ha avviato, in data 15 aprile 2026, un processo di riorganizzazione aziendale finalizzato alla chiusura della sede Operativa di Padova di I.Fi.Ve.R., alla chiusura della Sede Operativa di ViViBanca di via Carlo Rezzonico 30, all’apertura di una filiale fronte Strada in Padova in via Domenico Turazza 1. Nell’ambito di un processo di contenimento dei costi operativi e di miglioramento dell’efficienza operativa;
  • nell’ambito di tale processo la Banca ha comunicato a 2 Dipendenti di I.Fi.Ve.R. il trasferimento presso la sede Legale della Società di Torino ed a 5 dipendenti di ViViBanca il trasferimento presso la sede Legale di Torino, ai sensi dell’art. 2103 c.c. e delle disposizioni del vigente CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
  • il presente Accordo è volto esclusivamente a disciplinare le misure di accompagnamento al processo di riorganizzazione e non costituisce riconoscimento né rinuncia ad eccezioni in ordine ai presupposti dei provvedimenti di trasferimento;
  • ferma restando la disciplina del vigente CCNL, le Parti hanno svolto un articolato confronto finalizzato a valutare il processo di riorganizzazione e ad individuare misure atte a contemperare le esigenze organizzative della Banca con le esigenze personali dei lavoratori coinvolti;
  • il 10 giugno 2026 si è conclusa la procedura senza accordo dopo 4 incontri tenutisi il 4, l’8, il 14 ed il 22 maggio;
  • a seguito della richiesta di Fisac Veneto il 2 luglio 2026 l’Unità Crisi Aziendali della Regione Veneto ha convocato ViViBanca e l’O.S. Fisac/Cgil del Veneto per “Approfondimenti sulla situazione e sulle prospettive dei lavoratori della sede ViViBanca di Padova” chiedendo alle parti di incontrarsi per trovare una soluzione che tuteli il lavoro dei Lavoratori ed ha proposto alcune possibili linee guida;
  • il 13 luglio 2026 si è tenuto l’incontro richiesto dalla Regione Veneto presso i locali della Banca a Torino. Preso reciprocamente atto dell’impossibilità a mantenere il luogo di lavoro presso Padova per tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati al suddetto processo di riorganizzazione, si è proseguito l’incontro ricercando soluzioni idonee;
  • le Parti convengono che il presente Accordo rappresenta uno strumento che, considerate le esigenze organizzative derivanti dal processo di riorganizzazione e la tutela dei lavoratori interessati, privilegia il ricorso a strumenti volontari e idonei a mitigare gli effetti della riorganizzazione sul personale interessato.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Il presente Accordo si applica ai lavoratori – di ViViBanca e di I.Fi.Ve.R. – destinatari del provvedimento di trasferimento presso la sede di Torino comunicato dalla Banca in data 16 giugno 2026 (i “Lavoratori”).

Art. 3 (MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO)

Ai Lavoratori sono offerte, in via alternativa tra loro, le seguenti possibilità, la cui adesione è libera e volontaria:

A) Lavoratori che si trasferiranno presso le sedi di Torino

Per i Lavoratori che si trasferiranno presso le rispettive Sedi di Torino sarà riconosciuto, in aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL del Credito, un rimborso spese pari ad € 1.200,00 mensili netti, per un massimo di 30 mesi dalla data di trasferimento facendosi carico la Banca degli eventuali oneri fiscali e contributivi ove dovuti.

Il contributo sarà corrisposto mensilmente unitamente alla retribuzione e cesserà automaticamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

B) Incentivazione all’esodo

La Banca riconoscerà, a titolo di incentivo all’esodo, ai Lavoratori che decidano di non trasferirsi a Torino ed accettino la risoluzione del rapporto di lavoro, un importo lordo pari a 18 mensilità della retribuzione mensile lorda fissa in godimento alla data di cessazione del rapporto, importo da corrispondersi unitamente alle competenze di fine rapporto.

La corresponsione dell’incentivo all’esodo previsto dal presente Accordo è subordinata alla sottoscrizione, da parte del lavoratore interessato e della Banca, di un verbale di conciliazione individuale ai sensi e per gli effetti degli articoli 410 e 411 c.p.c. ovvero nelle ulteriori sedi protette previste dall’articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile, con l’assistenza dell’Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo.

La data di risoluzione del rapporto di lavoro coinciderà con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sottoscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre l’8 settembre 2026.

Il verbale di conciliazione disciplinerà, tra l’altro, le modalità di cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione dell’incentivo all’esodo e la definizione, con efficacia transattiva e novativa nei limiti consentiti dalla legge, di ogni questione connessa o conseguente all’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.

L’incentivo all’esodo costituisce il corrispettivo della definizione transattiva di ogni rapporto e di ogni pretesa, anche solo potenziale, derivante o comunque connessa al rapporto di lavoro e alla sua cessazione.

La sottoscrizione del verbale di conciliazione costituisce condizione essenziale per il riconoscimento e l’erogazione dell’incentivo all’esodo previsto dal presente Accordo.

Gli importi previsti dal presente Articolo saranno assoggettati al regime fiscale e contributivo vigente al momento della loro corresponsione.

C) Unità di Crisi Aziendale

Le Parti hanno preso atto della disponibilità dell’Unità di Crisi Aziendale della Regione Veneto a supportare l’attivazione, ricorrendone i presupposti di legge e previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, delle seguenti ulteriori misure di accompagnamento a favore dei Lavoratori interessati:

  • attivazione di percorsi personalizzati di orientamento, formazione, riqualificazione professionale e ricollocamento, promossi dalla Regione Veneto, fruibili anche nel caso di un solo lavoratore interessato;
  • accesso agli ammortizzatori sociali dei Lavoratori (NASpI).

Art. 4 (TERMINE DI ADESIONE)

Le adesioni alle misure previste dal presente Accordo dovranno pervenire entro il 31 agosto 2026.

Le adesioni saranno formulate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo email, indirizzata alla Funzione People Management.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in assenza di adesione alle misure previste dal presente Accordo, resteranno fermi gli effetti del provvedimento di trasferimento già comunicato.

Art. 5 (PERIODO TRANSITORIO)

La Banca ha informato le OOSS che, onde consentire un’adeguata ponderazione delle proposte, i Lavoratori saranno collocati in ferie – usufruendo pertanto delle ferie maturate e maturande – fino alla data di cui al precedente Art. 4.

Art. 6 (DECORRENZA)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione.

Art. 7 (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente Accordo costituisce disciplina speciale applicabile esclusivamente ai Lavoratori individuati all’Art. 2.

La Banca si impegna a consegnare alle OOSS il format del verbale di conciliazione prima della scadenza del termine di adesione individuata all’Art. 4.

Le Parti confermano che il presente Accordo esaurisce integralmente gli impegni reciprocamente assunti in relazione al processo di riorganizzazione oggetto delle presenti intese.

Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per le adesioni ovvero, su richiesta motivata di una delle Parti, al fine di verificare congiuntamente gli esiti del presente Accordo e valutarne gli effetti applicativi.

Eventuali questioni interpretative derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno preventivamente esaminate tra le Parti nell’ambito delle relazioni sindacali.

Torino, 20 luglio 2026

ViViBanca S.p.A.

Le OO.SS.

RSA ViViBanca S.p.A.

FISAC-CGIL PIEMONTE

FISAC-CGIL VENETO

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