BCC – CCNL in pillole: Permessi per i lavoratori studenti

L’articolo 68 del CCNL Federcasse disciplina in modo organico i diritti riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori studenti, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

La finalità della norma è quella di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e percorso di studio, garantendo strumenti concreti che consentano al personale di conseguire titoli di studio scolastici e universitari senza compromettere l’adempimento degli obblighi professionali.

Cosa prevede il contratto?

 Agevolazioni nell’organizzazione del lavoro

Il contratto riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori studenti il diritto di richiedere:

  • modifiche dell’orario di lavoro rispetto al normale orario di entrata e uscita;
  • l’assegnazione a turni di lavoro compatibili con la frequenza dei corsi e con la preparazione degli esami, qualora il dipendente sia inserito in attività organizzate su turni.
  1. Permessi retribuiti per esami

L’articolo riconosce il diritto a permessi retribuiti per sostenere prove d’esame.

Oltre alla giornata necessaria per sostenere l’esame, il lavoratore ha diritto anche al tempo di viaggio occorrente per raggiungere la sede di esame quando il corso di studi è frequentato in una località diversa da quella di residenza e nel luogo di residenza non è disponibile un istituto o un’università equivalente.

Pertanto, la previsione amplia le tutele normalmente riconosciute dalla legge, considerando anche le esigenze di mobilità legate al percorso formativo.

  1. Giorno aggiuntivo per esami universitari

Per gli iscritti a corsi di laurea, comprese le lauree triennali, il contratto prevede un ulteriore beneficio. Per ciascun esame previsto dal piano di studi è infatti riconosciuto un giorno aggiuntivo di permesso retribuito da utilizzare nella giornata lavorativa precedente l’esame (Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ciascun esame inserito nel piano di studi universitario).

  1. Permesso retribuito di otto giorni per diploma e laurea

Una tutela particolarmente significativa è rappresentata dal permesso retribuito di otto giorni lavorativi. Esso spetta:

  • ai lavoratori che devono sostenere l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado (le cd. Scuole medie);
  • ai lavoratori che devono sostenere l’esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado (le cd. Scuole superiori);
  • ai lavoratori che devono sostenere l’esame di laurea.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun titolo di studio e deve essere richiesto con almeno cinque giorni di anticipo. 

  1. Permesso retribuito annuale di venti ore

Ai lavoratori iscritti a scuole secondarie (cd. medie e superiori), corsi di qualificazione professionale o corsi universitari è riconosciuto un ulteriore permesso retribuito pari a:

  • 20 ore annue (fruibili in quattro giornate lavorative nella misura di cinque ore per ciascuna giornata).

Il diritto può essere esercitato per tutta la durata legale del corso di studi, maggiorata di due anni.

La richiesta deve essere presentata con un preavviso minimo di cinque giorni.

Permesso straordinario non retribuito

L’articolo prevede inoltre la possibilità di ottenere un permesso straordinario non retribuito fino a trenta giorni di calendario.

Le caratteristiche principali sono:

  • utilizzo una sola volta per ogni ciclo di studi;
  • massimo tre utilizzi nell’intera vita lavorativa (scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e università);
  • fruizione in non più di due periodi;
  • richiesta con almeno trenta giorni di anticipo.
  1. Limiti alle assenze contemporanee

Per garantire il corretto funzionamento dell’organizzazione aziendale, il contratto stabilisce che i permessi annuali di 20 ore e i permessi straordinari non retribuiti possano essere fruiti esclusivamente durante il periodo scolastico o accademico.

In caso di richieste contemporanee da parte di più dipendenti della stessa unità produttiva, l’azienda deve accoglierle entro il limite del 5% del personale appartenente alla medesima categoria.

Nell’assegnazione delle autorizzazioni viene riconosciuta la seguente priorità:

  1. lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami;
  2. lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

 Obblighi documentali

Per esercitare i diritti previsti dall’articolo 68, il lavoratore è tenuto a presentare la documentazione e le certificazioni necessarie a comprovare l’iscrizione ai corsi, la partecipazione agli esami e gli altri requisiti richiesti.

Verificare sempre le modalità previste in azienda per l’inoltro delle richieste.

I rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza che dovesse necessitare.

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