Gruppo CCB: Attivazione Fondo di Solidarietà

Mazzarino, 18 settembre 2026

Alle Lavoratrici/Lavoratori
della BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
LORO SEDI

Coordinamento FISAC CGIL Gruppo Bancario CCB

Attivazione del Fondo di Solidarietà

Gentile iscritta/o,

in seguito all’incontro per procedura contrattuale di cui all’art. 22 Parte Terza del CCNL – che si è tenuto questo pomeriggio tra il direttore della B.C.C., le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo – è stato definito l’accordo finalizzato all’attivazione del Fondo di Solidarietà.

L’accordo prevede quanto segue:

  • persone ammesse al Fondo: massimo n. 3 persone, che potranno aderire all’esodo su base volontaria, secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti previdenziali;
  • Ultima data utile per la maturazione dei requisiti per i trattamenti previdenziali: 31.12.2027, con periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di Solidarietà pari a 12 mesi.

I colleghi che intendano aderire al programma di esodi, dovranno comunicarlo all’Azienda entro il 15.10.2026, mentre gli accordi individuali di adesione al Fondo andranno sottoscritti entro il 15.12.2026.

L’accordo prevede che ai lavoratori che aderiranno al Fondo di Solidarietà siano riconosciuti, oltre all’erogazione dell’assegno di Sostegno al Reddito e al versamento degli oneri previdenziali fino alla data di maturazione del diritto alla pensione:

  • il mantenimento delle condizioni bancarie riservate ai dipendenti, vigenti alla data dell’esodo;
  • il mantenimento dell’iscrizione al Fondo Pensione nazionale con permanenza dell’obbligo di contribuzione della Banca per la quota di sua competenza (detto versamento aziendale è subordinato al contestuale versamento al Fondo di previdenza della relativa quota carico dipendenti da parte dei soggetti interessati);
  • la copertura a carico della Banca del costo per l’adesione individuale a Cassa Mutua (compresa la quota integrativa di cui al CIG) e del costo di proseguimento della garanzia Long Term Care, sempre fino alla maturazione del diritto a pensione;
  • in caso di ritardo nell’erogazione dell’assegno di esodo, la Banca si impegna a mettere a disposizione del Lavoratore una linea di credito a titolo di anticipo;
  • il riconoscimento del Premio di Risultato, con riferimento ai periodi prestati in servizio;
  • la disponibilità a sottoscrivere, a richiesta del lavoratore, accordo individuale per il trasferimento a Fondo Pensione del T.F.R. maturato ed eventualmente accantonato in Azienda.

A tutela per chi rimane, è previsto che:

  • in ottica di ricambio generazionale, l’Azienda si impegna prioritariamente a trasformare a tempo indeterminato e/o ad effettuare nuove assunzioni di 1 lavoratore per ciascuna persona che aderisce all’esodo;
  • per nuovi posti di lavoro o nuove figure professionali sarà valutato prioritariamente il ricorso al personale in servizio. Nel caso in cui si evidenziasse la necessità di professionalità specifiche non presenti in Azienda, per assunzioni con inquadramento superiore alla 3° Area 3° Livello di personale proveniente da altri istituti bancari, la B.C.C. si impegna a dare preventiva comunicazione alle RSA di tale esigenza prima della definitiva delibera di assunzione;
  • rafforzamento delle relazioni con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ed impegno dell’Azienda ad incontrare le RR.SS.AA. entro il mese di settembre 2027 per una verifica congiunta in ordine all’applicazione dell’accordo e alle ricadute sul personale in servizio;
  • il costo relativo all’attivazione del Fondo assume carattere straordinario e, quindi, non inciderà sui parametri per la determinazione del Valore di Produttività Aziendale (ex PDR).

Le scriventi restano a disposizione per ogni necessità o chiarimenti.

Si allega il testo dell’accordo ⇒ SCARICA

Cordiali saluti.

La R.S.A. FISAC CGIL BCC dei CASTELLI e degli IBLEI
Luigi Scebba

La Delegazione Sindacale FISAC CGIL Gruppo Bancario CCB

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