BCC: Nota Fisac-Cgil per lavoratori interinali

3 - Fisac Cgil

Settembre, 2026

Analisi corretto inquadramento dei cassieri al lavoro nelle B.C.C. con contratto di somministrazione

Il vigente CCNL Federcasse, prevede quanto segue:

Art. 108 – 2ª Area Professionale.

 “Appartengono a questa area le lavoratrici e/o i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai due livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale.”

  1. B) 2° livello retributivo – Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:

− alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;

Art. 109 – 3ª Area Professionale

 Appartengono a questa area le lavoratrici e/o i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi.

  1. A) 1° livello retributivo – Profili

− cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;

Trattamento normo/retributivo dei lavoratori in somministrazione:

 Ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà) è previsto che: “Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.”

 Pertanto, il trattamento economico e normativo dei lavoratori in somministrazione deve essere complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. Ne consegue che i lavoratori somministrati hanno diritto alla parità di trattamento economico-normativo rispetto ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore di pari livello.

In ossequio al “Principio di parità di trattamento”, va osservato quanto segue:

Retribuzione base: Lo stipendio, le mensilità aggiuntive e le quote orarie devono essere identici a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall’azienda utilizzatrice per lo stesso livello;

Aspetti normativi: Orario di lavoro, ferie, permessi, riposi, salute e sicurezza sul lavoro seguono le regole dell’azienda dove il lavoratore presta servizio.

Premi e welfare: Il lavoratore ha diritto ai premi di risultato, ai fringe benefit e all’accesso ai servizi sociali o aziendali (come la mensa) se previsti per i dipendenti diretti.

Principio di Solidarietà: L’agenzia di somministrazione (il datore di lavoro formale) e l’azienda utilizzatrice sono obbligate in solido a pagare i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali.

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Alla luce di una puntuale lettura di quanto sopra, ne consegue che non è corretto inquadrare un cassiere di banca (operatore di sportello con maneggio di valori) al livello 2A2L (2ª Area Professionale, 2° Livello).

Infatti, per il principio di parità di trattamento (art. 35 del D.Lgs. 81/2015) e in ossequio alle declaratorie del CCNL Credito Cooperativo, il livello minimo corretto per le mansioni di  operatore di sportello/cassiere corrisponde al 1° livello della 3ª Area Professionale (3A1L).

Perché non 2A2L?

La 2ª Area Professionale raccoglie funzioni esecutive d’ordine a contenuto perlopiù amministrativo/ausiliario che non richiedono le specifiche competenze e le responsabilità di rischio connesse al maneggio diretto e autonomo di contanti e valori di cassa rivolto alla clientela, tipiche del ruolo di cassiere di filiale.

Tale specifica è contenuta nel CCNL Federcasse all’art. 108, laddove è definito che rientrano fra le attività riconducibili al 2^ livello retributivo della 2^ Area, “quelle attività effettuate alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area”.

Il Coordinamento FISAC CGIL CREDITO COOPERATIVO – GRUPPO BANCARIO CCB

Per saperne di più: https://www.nidil.cgil.it/miniguida-al-lavoro-in-somministrazione-ccnl-2025/

 

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