
La possibilità di trasferire liberamente la propria posizione previdenziale da un fondo pensione a un altro può avere conseguenze economiche significative. Secondo una simulazione dell’Osservatorio Previdenza della Cgil, in 35 anni la differenza nel capitale accumulato può superare gli 86mila euro, considerando sia i maggiori costi di gestione sia l’eventuale mancato versamento del contributo aziendale.
Al centro della questione c’è la portabilità dei fondi pensione, modificata dalla normativa entrata in vigore il 31 ottobre 2026. La riforma amplia la possibilità di trasferire la posizione previdenziale, compreso il contributo datoriale, verso altre forme di previdenza complementare. Una novità che ha aperto un confronto sull’interpretazione delle disposizioni contrattuali e sulla tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori.
Fondi pensione negoziali, aperti e Pip: perché i costi fanno la differenza
I lavoratori possono costruire una pensione complementare attraverso diverse forme di investimento previdenziale. Le principali sono i fondi pensione negoziali, istituiti attraverso la contrattazione collettiva, i fondi pensione aperti, promossi da operatori finanziari, e i Piani individuali pensionistici (Pip), realizzati mediante contratti assicurativi.
La differenza non riguarda soltanto le caratteristiche degli investimenti, ma anche le spese applicate agli aderenti.
L’Osservatorio Previdenza della Cgil ha confrontato le tre tipologie utilizzando gli indicatori medi dei costi elaborati dalla Covip, l’autorità pubblica che vigila sulla previdenza complementare.
Il parametro di riferimento è l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), che permette di valutare quanto le commissioni possano incidere sul capitale accumulato nel tempo. La Covip lo calcola su diversi orizzonti temporali, fino a 35 anni.
Anche una differenza apparentemente contenuta nei costi annui può tradursi, nel lungo periodo, in una perdita importante di capitale. Le commissioni, infatti, non riducono soltanto il patrimonio disponibile nell’immediato, ma anche la somma sulla quale matureranno i rendimenti degli anni successivi.
La simulazione Cgil: stesso stipendio e stessi versamenti, risultati molto diversi
Per rendere concretamente visibili gli effetti dei costi, la Cgil considera il caso di un lavoratore con una retribuzione annua lorda di 30.000 euro e un versamento previdenziale annuo di 2.373 euro, composto da TFR e contributo personale.
La simulazione ipotizza per tutte le forme pensionistiche un rendimento annuo lordo del 4%, prima dell’applicazione dei costi.
Dopo dieci anni, il capitale accumulato risulterebbe pari a 27.993 euro nel fondo negoziale, 26.659 euro nel fondo aperto e 25.818 euro nel Pip.
Ma è soprattutto con il trascorrere dei decenni che la distanza diventa rilevante.
Grafico 1 – Quanto capitale si accumula?
Seleziona l’orizzonte temporale per confrontare il capitale accumulato nelle diverse forme di previdenza complementare.
Fonte: simulazione Osservatorio Previdenza Cgil.
Retribuzione annua lorda di 30.000 euro, versamenti annui di 2.373 euro e rendimento lordo ipotizzato del 4%. In questo scenario non è incluso il contributo aziendale.
Al termine dei 35 anni, il capitale accumulato raggiungerebbe 165.925 euro nel fondo negoziale, contro 135.157 euro nel fondo aperto e 121.553 euro nel Pip.
La simulazione evidenzia dunque una differenza di 30.768 euro tra fondo negoziale e fondo aperto e di 44.372 euro tra fondo negoziale e Pip.
Il capitale del lavoratore sarebbe quindi inferiore, rispettivamente, di circa il 18,5% e il 26,7% rispetto a quello accumulato nel fondo negoziale.
Si tratta di risultati simulati, non di rendimenti garantiti né di una previsione valida per qualsiasi fondo pensione. Le prestazioni effettive dipendono anche dalle scelte di investimento, dall’andamento dei mercati e dalle condizioni specifiche dei prodotti.
Il contributo aziendale può aumentare il divario fino a 86mila euro
La seconda simulazione della Cgil introduce un elemento decisivo: il contributo del datore di lavoro.
Nell’esempio, l’azienda versa un importo aggiuntivo pari al 2% della retribuzione lorda, ossia 600 euro all’anno, soltanto nel fondo pensione negoziale.
Con questa contribuzione aggiuntiva, dopo 35 anni il capitale del fondo negoziale raggiungerebbe 207.878 euro.
Il fondo aperto resterebbe a 135.157 euro e il Pip a 121.553 euro, poiché nello scenario ipotizzato non ricevono il contributo aziendale.
La differenza salirebbe quindi a 72.721 euro rispetto al fondo aperto e a 86.325 euro rispetto al Pip.
Grafico 2 – L’effetto del contributo aziendale
Attiva o disattiva il contributo datoriale per confrontare i due scenari della simulazione Cgil dopo 35 anni.
Differenza rispetto al fondo aperto: 72.721 €
Differenza rispetto al Pip: 86.325 €
Differenza rispetto al fondo aperto: 30.768 €
Differenza rispetto al Pip: 44.372 €
Nota metodologica: il contributo aziendale viene attribuito soltanto al fondo negoziale nello scenario ipotizzato. Il confronto non rappresenta una perdita automatica del contributo datoriale per effetto della nuova legge.
È importante distinguere le due componenti: una parte del divario deriva dalle maggiori commissioni, mentre un’altra è riconducibile al contributo aziendale e ai rendimenti che tale contributo genera nel corso degli anni.
La simulazione rappresenta dunque uno scenario nel quale il contributo datoriale non viene trasferito. Non dimostra che il lavoratore perderà automaticamente il contributo aziendale con la nuova disciplina sulla portabilità.
Portabilità dei fondi pensione: cosa cambia dal 31 ottobre 2026
La modifica normativa entrata in vigore il 31 ottobre 2026 interviene sulla disciplina del trasferimento delle posizioni previdenziali.
In particolare, viene eliminato il precedente riferimento ai limiti e alle modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva per la portabilità del contributo datoriale. L’obiettivo della modifica è ampliare la libertà di scelta dell’aderente, consentendogli di destinare la propria posizione a forme pensionistiche diverse da quella originaria.
Proprio sul rapporto tra la nuova disciplina e le disposizioni contenute nei contratti collettivi si concentra il confronto con le organizzazioni sindacali.
Secondo la Cgil, la scelta individuale di trasferire la posizione previdenziale non dovrebbe essere interpretata come un diritto incondizionato a trasferire anche il contributo datoriale quando questo è previsto da accordi contrattuali che lo collegano a uno specifico fondo.
La segretaria confederale Stefania Filetti richiama quindi il ruolo della contrattazione collettiva e mette in guardia dai possibili effetti di una progressiva uscita di risorse dai fondi negoziali.
La posizione della Cgil: difendere la previdenza contrattuale
La preoccupazione espressa dalla Cgil riguarda il rischio che la maggiore libertà di trasferimento finisca per indirizzare una quota crescente del risparmio previdenziale verso prodotti finanziari e assicurativi caratterizzati, mediamente, da costi superiori.
Il tema non è soltanto la scelta del singolo lavoratore, ma anche la funzione della previdenza complementare negoziale, sviluppata attraverso gli accordi tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.
La Cgil, insieme a Cisl, Uil e a diverse associazioni dei datori di lavoro, contesta l’interpretazione della portabilità come trasferimento automatico di diritti contributivi disciplinati dai contratti collettivi.
La questione riguarda quindi la tutela del risparmio previdenziale, il ruolo della contrattazione e la trasparenza dei costi.
Dall’altra parte, la finalità dichiarata della modifica normativa è consentire al lavoratore una scelta più ampia tra le diverse forme pensionistiche, superando i precedenti vincoli contrattuali al trasferimento.
Previdenza complementare: cosa verificare prima di trasferire il proprio fondo
I dati della simulazione ricordano quanto sia importante valutare attentamente le condizioni di un eventuale trasferimento previdenziale.
Il confronto non dovrebbe limitarsi ai rendimenti pubblicizzati dai diversi operatori, ma considerare l’Indicatore sintetico dei costi, il comparto di investimento, la durata residua dell’accumulo, il contributo personale e quello del datore di lavoro.
Anche le eventuali garanzie previste dal fondo e le condizioni stabilite dal contratto collettivo possono incidere sulla decisione.
Per questa ragione, la Cgil chiede che i lavoratori dispongano di informazioni complete e comprensibili sulle conseguenze economiche delle proprie scelte.
La previdenza complementare rappresenta infatti una componente sempre più importante del reddito disponibile durante la pensione. Le decisioni prese durante la vita lavorativa possono produrre effetti economici che si manifestano soltanto molti anni dopo.
La vertenza sulla portabilità si inserisce inoltre nel quadro delle critiche della Cgil alle politiche previdenziali del governo e della mobilitazione sindacale annunciata per il 20 novembre 2026.
Le fonti e gli strumenti per confrontare i fondi pensione
Per approfondire il tema della portabilità e confrontare i costi delle diverse forme di previdenza complementare è possibile consultare la documentazione ufficiale della Covip e gli approfondimenti sulla normativa previdenziale.
- Covip – Comparatore ufficiale dei costi dei fondi pensione
- Camera dei deputati – Politiche previdenziali
- la Repubblica – Fondi pensione e portabilità del contributo aziendale
Nota sulle simulazioni: gli importi rappresentati nei grafici sono quelli dell’Osservatorio Previdenza Cgil riportati dalla fonte giornalistica. I risultati derivano da ipotesi di rendimento, contribuzione e costi; non costituiscono previsioni garantite e non implicano che il trasferimento di un fondo comporti automaticamente la perdita del contributo aziendale.