Dimissioni: clausole contrattuali

Con la sentenza n.16507/2013 la Cassazione specifica che il rapporto di lavoro può cessare solo per cause riconosciute dalla legge. E’ quindi nulla la clausola del contratto che prevede le dimissioni volontarie qualora il dipendente non riprenda il servizio senza giustificato motivo alla fine dell’aspettativa. Tale ipotesi non può configurarsi come dimissioni manifestate per facta concludentia – le quali presuppongono una volontà effettiva di dimettersi e la manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita – ma si configura invece come l’attribuzione convenzionale di un determinato effetto giuridico – la cessazione del rapporto – ad un determinato comportamento. Ciò non è tuttavia ammissibile, in quanto i soggetti del rapporto contrattuale non possono modificare le previsioni di legge in tema di scioglimento del rapporto, previsioni che assumono carattere di norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 16507 del 02/07/2013

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