Con la sentenza n.1697/2013 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per motivi economici irrogato da uno studio professionale alla segretaria, giustificato dalla diminuzione del carico lavorativo, a seguito della perdita di un importante cliente. La Cassazione ribadisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. La Suprema Corte ha considerato che il caso in esame rientrasse nella fattispecie sopra esposta. Per completezza, nelle motivazioni della sentenza, è considerato come opportuno l’assegnazione degli incarichi svolti dalla segretaria ai praticanti dello studio.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 1697 del 24/01/2013