Pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti privati.
Le prestazioni pensionistiche ordinarie per invalidità sono due: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
Assegno ordinario di invalidità.
E’ una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione permanente, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.
Sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
I relativi periodi di erogazione (privi di contemporanea attività lavorativa, o di contemporanei versamenti volontari) sono considerati utili ai fini del diritto della pensione ai superstiti nonché del successivo assegno di invalidità, della pensione di inabilità e della pensione di vecchiaia in caso di trasformazione dell’assegno.
L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Qualora il relativo importo sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo. In presenza di redditi da lavoro (dipendente, autonomo, da impresa) l’assegno è ridotto in percentuale.
Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda ed ha validità triennale. Può essere rinnovato (domanda di conferma), su richiesta dell’interessato, per ulteriori 2 volte consecutive, trascorse le quali diviene definitivo dopo i 3 riconoscimenti continuativi.
Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, sia per iniziativa dell’Ente di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto lo stato di inabilità, è attribuita la relativa pensione. Al contrario, riscontrando un miglioramento, l’assegno è revocato dal mese successivo all’accertamento medesimo.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno è convertito in pensione di vecchiaia, se sono soddisfatti gli stabiliti requisiti contributivi, e risulti cessata l’attività da lavoro dipendente.
L’assegno liquidato a causa di infortunio, o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento. In caso di rendita Inail di importo inferiore all’assegno medesimo, all’interessato viene erogato, da parte dell’Ente di previdenza, la differenza tra i due trattamenti.
Pensione di inabilità.
E’ un trattamento pensionistico, reversibile, erogato ai lavoratori dipendenti con infermità fisica o mentale, che abbia determinato un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (100%).
Sono richiesti 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. Il diritto a percepire la pensione non è compatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente ed autonoma.
La prestazione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati, incrementati da una maggiorazione convenzionale, nel limite di 40 anni di contribuzione. Per le pensioni di inabilità con decorrenza dall’1.2.2012, si applicano le disposizioni in materia di calcolo pensionistico introdotte dalla L.214/11, quindi la maggiorazione si determina secondo le regole del sistema contributivo e misto ed è applicata fino ai 60 anni di età, indipendentemente dal sesso e dal tipo di attività.
Qualora l’importo della pensione sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo (ma solo se liquidato con il sistema di calcolo retributivo o misto).
Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla d ata di presentazione della relativa domanda, o dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione attività, e dalla cancellazione da ogni eventuale elenco (ad es. commercianti, artigiani ecc.).
Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, sia per iniziativa dell’Istituto di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto il recupero della capacità lavorativa, la pensione è revocata con effetto dal mese successivo all’accertamento medesimo.
Il trattamento di inabilità liquidato a causa di infortunio, o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita Inail riconosciuta per lo stesso evento. In caso di rendita di importo inferiore all’assegno medesimo, all’interessato viene erogata, da parte dell’Istituto di previdenza, la differenza tra i due trattamenti.