Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: Assunzioni effettuate dopo il licenziamento

Con la sentenza n.18416/2013 la Cassazione ha affrontato il caso licenziamento per giustificato motivo oggettivo dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, grava sul datore di lavoro, seguito da una nuova assunzione dopo il licenziamento. In tale caso, il datore di lavoro deve indicare e dimostrare che le assunzioni effettuate nel relativo periodo, non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità del lavoratore medesimo. Spetta pertanto, al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro e, quindi, dell’effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.18416 del 01/08/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)

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