Con la sentenza n.26957/2013 la Cassazione ha stabilito che l’ottemperanza da parte di un lavoratore di un provvedimento di trasferimento non comporta acquiescenza tacita alla decisione aziendale. Affinché si possa configurare una acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contestare gli effetti giuridici di quel provvedimento.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.26957 del 02/12/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)