La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6037/2014, ha stabilito che le somme erogate ad un lavoratore in forza di una transazione novativa sono soggette a contribuzione. In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che solo nei casi in cui il pagamento dipenda da un titolo diverso e distinto dal rapporto di lavoro, le somme erogate sono esenti da imponibilità contributiva. Tale sentenza sembra segnare un revirement rispetto alla precedente giurisprudenza in materia; inoltre, è da rimarcare come il caso in esame riguardasse una transazione avente ad oggetto l’adesione ad un piano di incentivi all’esodo.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 6037 del 14/03/2014