Con la sentenza n.9945/2014 la Corte di Cassazione, ha ancora affrontato il tema della responsabilità del datore di lavoro verso i propri dipendenti, derivante dalla mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. La Cassazione ha ricordato che tale responsabilità discende o da norme specifiche, o – in mancanza di queste – dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 del codice civile, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misura che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Nel caso di specie, tali argomentazioni sono state applicate alla domanda di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un dirigente di una società telefonica morto per infarto a causa dello stress psico-fisico a cui era sottoposto durante l’attività lavorativa.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 9945 del 08/05/2014
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)