Con sentenza n. 23016/2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla reintegra nel posto di lavoro in favore di un lavoratore dirigente sindacale illegittimamente licenziato si soddisfa, oltre che con la ricollocazione in azienda ed il pagamento della retribuzione, anche con l’effettivo reinserimento nel reparto produttivo di provenienza.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 23016 del 29/10/2014
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)