Contratto Bcc: indennità per figli studenti

L’articolo 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che:

Al lavoratore studente, nonché‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente a fiscalmente carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale da corrispondere, nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio per cui compete, nelle seguenti misure:

  • a studente di scuola media inferiore EURO 89,35 (ottantanove/35);
  • a studente di scuola media superiore EURO 126,02 (centoventisei/02);
  • a studente universitario EURO 258,23 (duecentocinquantotto/23).

Le somme sopra indicate vengono maggiorate, rispettivamente:

  • di EURO 55,26 per gli studenti di scuola media inferiore o superiore
  • di EURO 89,35 per gli studenti universitari che per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa.

L’indennità non é dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno 3 esami nell’anno accademico. Per lo studente universitario l’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso. L’indennità annuale, per lo studente di scuola media inferiore o superiore, compete in seguito alla promozione conseguita, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo.

L’indennità annuale, per lo studente universitario, compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Dette indennità vanno pertanto liquidate nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio per cui competono.
Il diritto del figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finché‚ risulti fiscalmente a carico.
Lettera Fac Simile

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