TRASFERIMENTI, DISTACCO, MISSIONI – Definizione di “unità produttiva” ai sensi del trasferimento

Con la sentenza n.21714/2012 la Cassazione ribadisce il concetto di “unità produttiva”, che è da considerarsi priva di autonomia se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa. Essa va intesa come ogni articolazione dell’impresa o dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni e servizi dell’impresa, dalla quale è elemento organizzativo (art.2103 del codice civile; art.18, L.300/1970).

Sent. Cass. lavoro n. 21714 del 04/12/2012

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