Festività soppresse 2017

Vai alle festività 2018


[callout]Bancari: 3 giorni [/callout]

Per l’anno 2017, i permessi retribuiti relativi alle “ex festività” sono tre. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:

  • di domenica, San Giuseppe, il 19 marzo;
  • di giovedì, l’Ascensione, che cade il 25 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 15 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • di giovedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di Roma);
  • di sabato, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.

Quest’anno, pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono tre (due per chi lavora a Roma): il 25 maggio, il 15 giugno ed il 29 giugno.

Le norme contrattuali (art. 56 ccnl abi e art. 14 ccnl abi dirigenti) prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata  – nel periodo dal 16 gennaio 2017 al 14 dicembre 2017. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso; ove il lavoratore intenda fruire di tali permessi, in tutto o in parte in aggiunta a periodi di ferie, o in tre o più giornate consecutive, deve effettuare la segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie.

L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).

N.B. Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2017, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” dal 4° comma dell’art.32 del CCNL 31.03.2015 nonché dall’art.14 del CCNL Dirigenti 13.07.2015. In tal senso, rispetto alle spettanze 2017 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.

FESTIVITA’ CIVILI (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI Dirigenti 13.07.2015)

Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, l’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso.

Nel 2017, nessuna delle tre date coincide con la giornata di domenica per cui le previsioni contrattuali non trovano concreta applicazione.

SEMIFESTIVITA’ (art.54 CCNL ABI 31.03.2015; art.13 CCNL ABI Dirigenti 13.07.2015)

Nel corso del 2017 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:

  • 15 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
  • ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza);
  • 14 agosto (lunedì), vigilia di Ferragosto;
  • 24 dicembre (domenica), vigilia di Natale;
  • 31 dicembre (domenica), vigilia di Capodanno.

Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno 2017 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi, che sono:

  • per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti (art. 107 ccnl Abi  31.03.2015);
  • per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Quindi, ad esempio:
    • Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
    • Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.
[callout]Assicurativi – Ania: 3 giorni[/callout]

Per il 2017 le giornate di ex festività sono tre ( 3 ) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

  • di domenica, San Giuseppe, il 19 marzo;
  • di giovedì, l’Ascensione, che cade il 25 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 15 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
  • di giovedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno;
  • di sabato, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.

SANTO PATRONO: la ricorrenza del Santo Patrono, é considerato giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro. Quest’anno per la piazza di Roma il 29 giugno, cade di giovedì.

SEMIFESTIVITA’: sono considerati giorni semifestivi il 2 novembre (giovedì) , il 24 dicembre (domenica ) e il 31 dicembre (domenica).

PART – TIME: nelle giornate semifestive i Lavoratori part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.

[callout]Assicurativi – Appalto [/callout]

Vi comunichiamo che le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2017, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 14 maggio  – Ascensione
  •   4 giugno – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2017) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5), ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Il CCNL prevede (art. 31 c. 2) i seguenti giorni semifestivi:
Venerdì Santo;
Vigilia dell’Assunzione di M.V. (14 agosto);
Commemorazione dei defunti (2 novembre);
Vigilia di Natale (24 dicembre);
Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre).

In questi giorni semifestivi il turno di lavoro avrà termine alle ore 12,00. I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana (esempio: lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare). Ricordiamo che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata (art. 39 c. 2)

 

[callout]Esattoriali: 3 giorni[/callout]
  • 25 maggio (Ascensione)
  •   4 giugno (Corpus Domini)
  • 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)

Per il 2017 le giornate di ex festività sono tre ( 3 ) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

SANTO PATRONO 

La ricorrenza del Santo Patrono, é considerato giorno semifestivo in ciascuna piazza di lavoro ad eccezione di Roma, dove la giornata di S. Pietro e Paolo è festiva.

Back to top button