La questione “Ferie” è sempre fonte di discussioni, confronti e… aggiornamenti. Il nostro istituto ha infatti voluto pubblicare una nuova Circolare (COM/UB/DG/47-2017) nella quale, oltre a presentare la nuova procedura informatica mirata, ha ribadito obblighi e doveri di Lavoratrici e Lavoratori.
A scanso di possibili equivoci e per agevolare l’interpretazione della volontà dell’istituto, riteniamo necessario ricordare quanto segue:
La Circolare fa riferimento a diversi D. Lgs. e a un D.L. oltre a varie date e scadenze… e volendo, avrebbe potuto ricordare anche diverse sentenze della Cassazione, in merito alla fruizione delle Ferie. Altre norme legali tuttavia, ricordano che la finalità della fruizione delle ferie è quella di consentire:
- il recupero delle energie psico–fisiche
- la piena estrinsecazione della personalità del lavoratore durante il godimento del tempo libero
- la tutela della salute, minacciata dallo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa.
Quindi, se la Legge stabilisce i Diritti del Datore di Lavoro, ne precisa anche gli obblighi.
E laddove l’imprenditore non sia capace di esercitare i suoi diritti senza ledere quelli dei Dipendenti, trasformando una occasione di recupero psico-fisico in uno stato di ansia e tensione lavorativa, viene meno ai suoi doveri. Ciò detto, ricordiamo che non solo alla Legge occorre far riferimento, ma anche al vigente CCNL.
E questo stabilisce che il/la Dipendente ha diritto a un periodo di ferie che, se preso in diversi periodi, deve prevederne uno di non meno di 15 giorni lavorativi (3 settimane) consecutivi all’anno. Nel caso il/la Dipendente rinunci volontariamente a questo diritto, il periodo minimo non potrà mai essere inferiore alle 2 settimane continuative!
Va inoltre chiarito, a parziale correzione di quanto stabilito dalla COM/UB/DG/47-2017, che l’obbligo di pianificazione delle ex-festività in concomitanza con il Piano Ferie, sussiste solo in due casi:
- che il/la dipendente intenda fruire di 3 o più giornate di ex-festività consecutive;
- che il/la Dipendente intenda fruire anche di una sola giornata di ex-festività ma in continuità ad un periodo di ferie (non importa se prima o dopo).
In assenza di almeno una delle due ipotesi sopra elencate, non vi è alcun obbligo di pianificazione della fruizione delle giornate di ex-festività.
Resta inteso che le ex-festività sono da considerarsi permessi giornalieri retribuiti e, quindi, periodi di astensione dal lavoro che possono essere goduti nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 14 dicembre dell’anno di riferimento. In tal senso non devono essere considerati, a priori, come istituti da conservare per essere successivamente monetizzati.
In via generale, la stessa pianificazione annuale di ferie e di ex-festività – che non deve essere oggetto di costrizione e modifiche unilaterali da parte dell’Azienda – consente al lavoratore la necessaria programmazione, al fine del loro pieno godimento e permette, per quanto dipende dalla sua volontà, di evitarne il relativo accumulo.
Infine, ricordiamo che il CCNL prevede, in chiusura del Cap. VII (Riposo Settimanale, Festività e Ferie) che “Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra”, rendendo palese che non è lecito addossare solo al/alla Dipendente l’impegno di armonizzare al meglio ferie e impegni di lavoro. Vi invitiamo a segnalare immediatamente ai Vostri Rappresentanti Sindacali ogni difficoltà che doveste incontrare nella gestione del Piano Ferie.
Bologna, 19 aprile 2017
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UGL – UILCA UNIPOL BANCA S.P.A.